Voucher, nuove modalità di comunicazione

Obbligo d’invio preventivo di email all’Ispettorato del lavoro, modificati dal 3 novembre 2016 gli indirizzi per le spedizioni in Sicilia



E' stato pubblicato dall'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, in data 19 ottobre 2016, un documento integrativo della circolare n.1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro contenente gli indirizzi degli Ispettorati territoriali del Lavoro in Sicilia per l'invio delle email relative ai voucher.
ATTENZIONE: l'Assessorato ha modificato gli indirizzi ai quali spedire le mail in data 3 novembre 2016.



Voucher con nuove regole dal 17 ottobre
 

 
Introdotta una nuova comunicazione preventiva per avviare soggetti con i voucher: una mail (anche non PEC) che non sostituisce, ma si aggiunge alla consueta attivazione sul sito INPS.
La stretta sui buoni lavoro (lavoro accessorio) arriva dal decreto correttivo al Jobs act in vigore dall’8 ottobre scorso. La norma prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono ai voucher sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato  nazionale  del lavoro, mediante sms (non ancora operativo) o posta elettronica, dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e di  fine della prestazione. 
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, dati anagrafici, o codice fiscale del lavoratore, luogo e durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
In  caso  di violazione di tali obblighi si applicherà la sanzione amministrativa da € 400 ad  € 2.400 per ciascun lavoratore con omessa comunicazione, mentre non si applicherà la procedura di diffida che consentirebbe un tempo per sanare la violazione.
L’Ispettorato del lavoro ha emanato le indicazioni operative il 17 ottobre, la circolare 1/16 contiene gli indirizzi mail (provinciali) a cui mandare la nuova comunicazione. Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha chiarito con una serie di FAQ alcuni punti. Nell’individuazione della sede dell’Ispettorato competente a ricevere la mail ci si deve riferire alla sede competente per il luogo ove la prestazione si è svolta. Ovviamente è opportuno conservare copia delle mail trasmesse. La comunicazione dovrà riguardare ogni singolo lavoratore, ma non si riscontra alcun limite di soggetto per ogni mail. Per il periodo dall’8 ottobre (entrata in vigore del DLgs correttivo) al 17 ottobre (data di emanazione della circolare), l'assenza d’indicazioni operative ha impedito l'assolvimento corretto dell'obbligo e la vigilanza dovrà tenerne conto. Fino alla creazione di un’apposita infrastruttura tecnologica, l’unica modalità ammessa è solo la mail all’Ispettorato e non l’sms. Modifiche e/o integrazioni alle mail già inviate, vanno comunicate all’Ispettorato, sempre con mail, non oltre 60 minuti prima dell’attività alla quale si riferiscono. Tutte le info dai Consulenti del lavoro che potranno anche inviare per conto dei committenti le mail con i dati richiesti dalla norma.
Leggi le FAQ del Ministero del lavoro.