Siglato il 28 luglio u.s. l’accordo relativo al regolamento attuativo della disciplina della reciprocità tra le Casse Edili e l’Edilcassa Sicilia, da tutte le Associazioni nazionali di categoria

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DISCIPLINA DELLA RECIPROCITÀ TRA LE CASSE EDILI E LA CASSA EDILE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLE PICCOLE IMPRESE DELLA SICILIA

 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DISCIPLINA DELLA RECIPROCITÀ TRA LE CASSE EDILI E LA CASSA EDILE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELLE PICCOLE IMPRESE DELLA SICILIA

1) Anche in attuazione dell'art. 37 della legge n. 109/94, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le Casse Edili già facenti parte del sistema della CNCE (di seguito denominate Casse Edili) e la Cassa Edile Regionale per l'Artigianato delle Piccole Imprese della Sicilia (di seguito denominata Edilcassa Sicilia).

La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle Parti nazionali sottoscritte.

2) La reciprocità si applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 2011 e successive.

La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazioni APE.

3) Ai fini della maturazione del requisito per PAPE ordinaria a partire dal biennio 1° ottobre 2009 - 30 settembre 2010 si cumulano le ore registrate presso Casse Edili e Edilcassa Sicilia.

Agli effetti dell'applicazione degli importi orari previsti dal c.c.n.l. di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Edilcassa Sicilia, presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse, percepite in una Cassa Edile o nella Edilcassa Sicilia, nella misura del cento per cento.

La prestazione è a carico della Cassa Edile o della Edilcassa Sicilia cui l'operaio risulta iscritto al momento dell'accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.

Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l'accertamento del requisito, l'operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile e presso la Edilcassa Sicilia, la prestazione è ripartita tra la Cassa Edile e la Edilcassa Sicilia, che provvedono ad erogare direttamente all'operaio l'importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno.

4) Le modalità per l'applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili ed Edilcassa Sicilia e relative documentazioni, sono stabilite tra le parti sociali sottoscritte.

5) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l'esame di situazioni locali nelle quali l'applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.

LEGISLAZIONE: legge 11 febbraio 1994, n. 109