- 14 Maggio 2009
- Postato da: consulentilavoromessina
- Categoria: Archivio
La collega Mariella Bongiorno, in prossimità della scadenza del prossimo 16 maggio inerente gli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, fa alcune precisazioni particolarmente interessanti.
SICUREZZA SUL LAVORO
PRECISAZIONI SULLE SCADENZE DI SABATO 16 Maggio 2009
Di Mariella Bongiorno
1. Applicazione della data certa nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
- il termine per la redazione del DVR è scaduto il 31/12/2008, quindi resta inteso che chi inserisce la data certa oggi, abbia già predisposto il documento entro il 31/12/2008.
- Per le imprese con meno di dieci dipendenti, può essere realizzata in sostituzione del DVR un’autocertificazione sulla valutazione del rischio.
2. l’obbligo di comunicazione all’INAIL del nominativo del rappresentante della sicurezza (RLS):
- la comunicazione del RLS all’INAIL (procedura on line accessibile del sito dell’Istituto attraverso Punto Cliente) dovrà riferirsi ad ogni singola azienda, o unità produttiva in cui l’azienda è articolata e andrà effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.
- Solo per il 2009, poiché si tratta della prima applicazione di nuove norme e procedure la scadenza è fissata al 16 maggio.
- Detta comunicazione deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente (31/12/2008) e va fatta da tutte le aziende che, fino a quella data, avevano effettivamente in carica un Rappresentante dei lavoratori interno per la sicurezza, specificandone il nominativo.
- Non va fatta invece dalle aziende che usufruiscono di un RLS Territoriale (per le quali resta comunque l’obbligo di inserire il nominativo nel DVR).
- Risulta evidente e lo ha confermato l’INAIL, se al 31/12/08 non si ha un RSL in azienda non va fatta alcuna comunicazione.
In poche parole sembra che non ci sia via di scampo per chi non ha provveduto a far eleggere e formare un RLS al 31/12/08, (previsto un corso di 32 ore).
Per comprendere meglio analizziamo la situazione in cui si potrebbe trovare un’azienda in questo momento:
- l’Azienda comunica un nominativo ma questa persona non è in possesso di un attestato di formazione con data antecedente al 31/12/08, anche se si è redatto un verbale di nomina, si va incontro alla sanzione per omessa formazione del RLS;
- l’Azienda non comunica nulla, perché al 31/12/2008 non aveva un RLS con attestato di formazione, potrebbe andare incontro alle sanzioni per non avere inserito nel DVR il nominativo del RLS.
Appare quanto mai opportuno un differimento anche in funzione del decreto di modifica in itinere.