- 17 Luglio 2009
- Postato da: consulentilavoromessina
- Categoria: Archivio
La collega Mariella Bongiorno ha predispoto un interessante documento che oltre ricordare alcuni passaggi importanti in materia fa il punto sulle sanzioni
CENTRO STUDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MESSINA
DAL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI AL RIEPILOGO DELLE SANZIONI
DLGS 81/2008
Di Mariella Bongiorno
Consulente del Lavoro in Patti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In attuazione del D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, secondo il disposto di cui all’art. 18 comma 1, entro il prossimo 16 agosto 2009 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare all’INAIL la comunicazione del nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS).
La scadenza originaria era stata fissata per il 16 maggio 2009 ma il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio
l’INAIL ha così fornito successive istruzioni e chiarimenti in merito ai contenuti della circolare n. 11 emanata dallo stesso Istituto il 12 marzo 2009 e precisamente che:
- La comunicazione si riferisce alla unità produttiva e pertanto in presenza di una sola unità, la segnalazione va effettuata solo su una delle PAT;
- La comunicazione fotografa la situazione al 31 dicembre 2008, pertanto se i lavoratori a tale data non hanno proceduto all’elezione, il datore di lavoro non deve effettuare alcuna comunicazione;
- Le disposizioni relative all’attivazione del fondo (art. 52 del Decreto legislativo n.81/2008) sono subordinate all’emanazione di specifico decreto non ancora emanato.
Il D. Lgs. 81/2008 attribuisce alla figura del RLS aziendale importanti compiti in materia di valutazione e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro prevedendo appositi corsi di formazione.
La comunicazione all’INAIL dovrà essere effettuata annualmente per via telematica utilizzando le password di accesso al punto cliente del sito INAIL in possesso dei Consulenti del Lavoro o delle stesse aziende.
Il riepilogo delle sanzioni
Per quanto sopra specificato, si ritiene opportuno, alla luce della revisione del sistema sanzionatorio che ha previsto con il D. Lgs. 81/2008 un inasprimento delle pene e delle ammende nonché l’introduzione di nuove sanzioni, allegare a titolo esemplificativo un riepilogo delle principali sanzioni previste dalla nuova normativa.
I riflessi sul DURC
Si ricorda che la corretta gestione della sicurezza sul lavoro, quindi l’inesistenza di procedimenti giurisdizionali e/o amministrativi, è anche per espressa previsione del legislatore, il presupposto dell’autocertificazione già presentata alla D.P.L. (scadente il 30 aprile 2009) utile alla fruizione dei benefici contributivi e fiscali; questo significa che il D.U.R.C., il nuovo bonus fiscale, le assunzioni di apprendisti, i contratti di inserimento, solo per citare alcuni esempi, non saranno più accessibili ai datori di lavoro non in regola.
Il nuovo disegno di legge
È al vaglio del Parlamento un nuovo Disegno di Legge recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.