- 2 Ottobre 2012
- Postato da: consulentilavoromessina
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LA RIFORMA FORNERO: LE DIMISSIONI VANNO CONVALIDATE
La recente legge 92/2012 ha reintrodotto misure di contrasto del fenomeno delle dimissioni “imposte” dal datore di lavoro al momento della firma del contratto di assunzione o comunque durante lo svolgimento del rapporto di lavoro: si tratta di una condizione sospensiva che rimanda l’efficacia delle dimissioni presentate dal lavoratore al momento in cui sarà terminato l’iter di convalida delle stesse. La convalida va obbligatoriamente effettuata presso il servizio ispettivo territorialmente competente nel caso di lavoratrice dimissionaria in stato di gravidanza, durante i primi tre anni di vita del bambino o nel primo triennio di adozione del minore. In tutti gli altri casi, senza alcuna esclusione, è previsto un duplice percorso: il lavoratore può effettuare la procedura presso la Direzione provinciale del lavoro, il centro per l’impiego o le altre sedi individuate dai CCNL ovvero sottoscrivendo un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro che il datore di lavoro invia entro cinque giorni dalla data di cessazione e che rappresenta dunque un documento ufficiale con data certa non antecedente al momento di effettiva e reale manifestazione della spontanea volontà dimissoria. La norma investe di ulteriori responsabilità il datore di lavoro prevedendo altresì che quest’ultimo è tenuto, essendo venuto a conoscenza dell’intendimento del lavoratore, ad attivarsi entro trenta giorni invitandolo, a mezzo raccomandata anche manuale, cui dovrà essere allegata la ricevuta di trasmissione del modello UNILAV, a convalidare le proprie dimissioni recandosi presso le sedi istituzionalmente deputate o tramite la sottoscrizione e restituzione in azienda del modello stesso debitamente sottoscritto. Il lavoratore a questo punto ha sette giorni di tempo per attivarsi e convalidare le dimissioni oppure anche revocarle, sempre in forma scritta; mentre in caso di mancata adesione all’invito ricevuto il rapporto di lavoro si intende comunque risolto e l’iter perfezionato. L’ inadempienza del datore di lavoro, trascorsi i trenta giorni, priva di ogni effetto le dimissioni e determina la prosecuzione del rapporto di lavoro. Sono state inoltre notevolmente inasprite le sanzioni, anche di carattere penale, contro le “dimissioni in bianco”.