RUBRICA SETTIMANALE – A CURA DELL’UFFICIO STAMPA

L’ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA SALVA IL COMMITTENTE

 Committente in salvo se un professionista attesta che l'appaltatore é in regola con i versamenti fiscali.

A prevederlo é la legge 134 del 7 agosto 2012 che modifica la legge Bersani del 2006 in cui si prevede, in caso di appalto di opere o di servizi, che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

Tale responsabilità solidale, di regola, viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti citati in precedenza , che sono scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

La novità introdotta ad agosto scorso consiste nella possibilità per l'appaltatore di dimostrare la regolarità degli adempimenti degli obblighi fiscali mediante un'attestazione rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità ed agli abilitati alla trasmissione telematica, tra i quali consulenti del lavoro.

In tal modo il committente sarà al riparo da eventuali richieste del fisco per debiti dell'appaltatore relative all'appalto affidato.

Da segnalare che l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del  subappaltatore.

Tale disposizione, che riguarda ritenute fiscali ed IVA, va ad aggiungersi ad altre due obbligazioni solidale del committente contenute nel codice civile all'articolo 1676 e nella Riforma Biagi approvata con decreto legislativo 276/2003.

Le disposizioni richiamate, coinvolgono il committente nei debiti dell'appaltatore ed eventuali subappaltatori, per retribuzioni dovute ai lavoratori e relativi contributi previdenziali entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto.

I dipendenti dell'appaltatore possono proporre azione nei confronti del committente fino a concorrenza del debito alla data della loro azione.

Va ricordato tuttavia che tali ultime obbligazioni richiamate non sono sostituibili con l'attestazione del professionista che pertanto sarà limitata ai versamenti IVA e delle ritenute fiscali.