- 15 Ottobre 2012
- Postato da: consulentilavoromessina
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EDILI E INDICI DI CONGRUITA’ – Solo dal 1° ottobre 2013 il non raggiungimento della congruità comporterà lemanazione del documento unico di congruità irregolare.
Solo dal 1° ottobre 2013 il non raggiungimento della congruità comporterà l’emanazione del documento unico di congruità irregolare.
Tale Avviso si era posto l’obiettivo primario di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare determinando per ogni categoria di attività edile degli indici di congruità fissati in misura percentuale. Ha poi demandato alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, che si è espressa con la Delibera del Comitato della Bilateralità n.1 del 16.11.2011, la valutazione di parametri utili alla verifica della congruità.
Con il nuovo Accordo tale verifica verrà applicata a tutti i lavori pubblici ed ai lavori privati eccedenti un valore dichiarato di 100.000 euro.
Gli indici di congruità permetteranno così di verificare che tra il costo del lavoro ed il valore dell’opera realizzata ci sia un rapporto ben determinato, in mancanza del quale si presume la non congruità del comportamento aziendale.
Per rendere operativa la suddetta Delibera le Casse Edili gradualmente hanno introdotto un nuovo modello di denuncia mensile che prevede l’elenco dei cantieri attivi con campi di nuova compilazione (importo dell’opera, data inizio e presunta fine cantiere, etc..) ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio, lavoratore autonomo, socio o titolare e collaboratore familiare. Aumentano i dati da trasmettere ai Consulenti del lavoro che evidenziano come la mancata compilazione dei campi previsti comporti l’impossibilità di inoltro della denuncia stessa con conseguente segnalazione di irregolarità contributiva.
E’ stato poi attivato da parte delle Casse Edili un contatore di congruità che confronta il costo della manodopera risultante dalla moltiplicazione per 2,5 volte dell’imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli operai effettivamente impiegati nel cantiere e il valore dell’opera. Se tale rapporto scende al di sotto degli indici di congruità si può presagire che l’ammontare dei lavoratori assunti per lo svolgimento dell’opera non sia congruo con il valore dell’appalto.
Per sanare, l’azienda dovrà versare alla Cassa Edile la differenza tra il costo del lavoro necessario per raggiungere la regolarità ed il costo del lavoro dichiarato.