Principi generali del nuovo Codice deontologico

1 - La deontologia dei consulenti del lavoro è l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista, in quanto iscritto nell’Albo professionale dei consulenti del lavoro, deve osservare nell’esercizio della professione, in forma sia autonoma che dipendente, per dare la migliore risposta alle aspettative della società verso la professione medesima e a garanzia della fede pubblica.

Le presenti norme di deontologia professionale si applicano a tutti i consulenti del lavoro nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

Nell'esercizio di attività professionale all'estero, consentita dalle disposizioni in vigore, il consulente del lavoro italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui opera. Il cittadino comunitario o straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche contenute nel presente testo.

Le stesse norme si applicano, in quanto compatibili, ai praticanti.

2 - Le norme incluse nel presente Codice hanno carattere vincolante. Ogni azione e omissione in contrasto con esse o comunque lesiva del decoro, del prestigio o del corretto esercizio della professione di consulente del lavoro, costituisce abuso o mancanza ed è punibile ai sensi di quanto previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

3 - In caso di volontaria o consapevole violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice deontologico gli organi disciplinari applicano, nel rispetto delle norme procedurali contenute nell’apposito Regolamento, sanzioni adeguate alla mancanza, tenendo conto delle circostanze soggettive e oggettivee della reiterazione dei comportamenti anche omissivi.

La responsabilità disciplinare è personale. Nel caso di esercizio della professione in forma associata o societaria, è disciplinarmente responsabile soltanto il consulente del lavoro cui si riferiscono i fatti specifici commessi. CODICE DEONTOLOGICO

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