- 8 Maggio 2012
- Postato da: consulentilavoromessina
- Categoria: Archivio, Senza categoria
Nessun commento
Con una circolare arrivano i chiarimenti del CNO sulle recenti modifiche legislative
Con la circolare n. 1081 del 02 maggio c.a. il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro guida i Consigli Provinciali e gli iscritti verso una uniforme applicazione dello strumento.
Tre le discipline applicabili ai periodi di pratica in corso:
- D.M. 2 dicembre 1997, ai praticanti iscritti entro il 31 ottobre 2011 a patto che sia data comunicazione in forma scritta al CPO competente;
- D.M. 20 giugno 2011 sostitutivo del precedente e in vigore dal 01 novembre 2011;
- D.M. 20 giugno 2011 con le modifiche apportate dal D.L. 1/2012 a decorrere dal 24 gennaio 2012.
Pertanto, ai praticanti iscritti entro il 23 gennaio verrà applicata la disciplina dettata dal DM 20 giugno non modificato fino alla naturale scadenza del periodo di pratica, mentre per gli iscritti a far data dal 24 gennaio dovrà essere applicata la nuova disciplina che prevede la riduzione del periodo di frequenza a 18 mesi e la corresponsione di un rimborso spese forfettario, concordato tra praticante e professionista, dopo i primi 6 mesi di pratica.
In merito alle convenzioni citate dall'art. 9 comma 5 del D.L. 1/2012 il CNO chiarisce che la stipula delle stesse è riservata al Consiglio Nazionale.
Per informazioni contattare la segreteria del Consiglio Provinciale di appartenenza