Possibile ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore. A cura di Francesco Di Paola

Anche la Commissione tributaria Provinciale di Messina si allinea al recente ordinamento diramato dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di estensione degli atti che consentono l’accesso al contenzioso tributario

Anche la Commissione tributaria Provinciale di Messina si allinea al recente ordinamento diramato dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di estensione degli atti che consentono l’accesso al contenzioso tributario. Infatti, richiamando la sentenza n. 724 del 19 gennaio 2010 e l’ordinanza n. 15946 del 6 luglio 2010, la C.T.P. di Messina, con sentenza del 23.9.2010 n. 572, ha stabilito il seguente principio di diritto: “In tema di contenzioso tributario, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso l’indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, “ex” art. 100 cod. proc. civ. …”.