- 17 Ottobre 2011
- Postato da: consulentilavoromessina
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Dal 29 novembre 2011 (D.L. 185/2008), tutte le società iscritte nel Registro delle Imprese (società di persone e di capitali), devono obbligatoriamente dotarsi di una casella di posta elettronica certificata PEC
di Giuseppe Tomasello Consulente del Lavoro in Messina
Dal 29 novembre 2011, come previsto dall’articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008, tutte le società iscritte nel Registro delle Imprese (società di persone e di capitali), devono obbligatoriamente dotarsi di una casella di posta elettronica certificata PEC, e di iscriverla nel registro senza oneri di diritti e di bollo. La posta elettronica certificata, è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard, a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione, con un’efficacia giuridica del tutto equivalente alla tradizionale raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno. I Consulenti del Lavoro, tra i primi professionisti ad utilizzare tale strumento, già dal 2008, sono a disposizione delle compagini societarie per la comunicazione della casella di posta al registro delle imprese. Con la comunicazione della Pec al Registro delle imprese, le società avranno una vera e propria sede legale “elettronica” accessibile da chiunque, senza costi, con la consultazione online del Registro camerale. Le caselle di Posta Elettronica Certificata sono attive fino al raggiungimento della data di scadenza. In prossimità della stessa, è necessario contattare il Gestore del servizio e provvedere al rinnovo del certificato. In caso di rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro Imprese. Le società, diversamente dalla Pubblica Amministrazione e dai professionisti, non in regola con la PEC e la comunicazione al registro, rischiano parecchio. È prevista infatti una sanzione per omesso deposito nel termine (tre anni, a decorrere dal 28 novembre 2008), che va da 206 a 2.065 euro per ogni società, la sanzione potrebbe scattare anche se si fa scadere la PEC. Le società già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008, dovranno quindi, inviare al Registro delle imprese una denuncia – modello S2 – A99 – riquadro 5 con indicazione solo dell’indirizzo PEC. La denuncia potrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società o dal professionista incaricato. La PEC, apporterà sicuramente grossi vantaggi, primis tra tutti l'abbattimento dei tempi di consegna, che sono praticamente azzerati, rispetto al canale postale tradizionale, e la validità legale in quanto le ricevute rappresentano una prova legale opponibile ai terzi, che certifica la ricezione del messaggio.