Nuovo regolamento Formazione Continua Obbligatoria

Dal 14/11/2009 è in vigore il nuovo Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria del Consulente del Lavoro per l’esercizio in qualità della professione, approvato dal Consiglio Nazionale in data 24 luglio 2009 (Circolare CNCL del 30/10/2009 n.1025).

AGLI ISCRITTI

PROT. 134

Oggetto: Nuovo regolamento Formazione Continua Obbligatoria.

 

 Si porta a conoscenza degli iscritti che dal 14/11/2009 è in vigore il nuovo Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria del Consulente del Lavoro per l’esercizio in qualità della professione, approvato dal Consiglio Nazionale in data 24 luglio 2009 (Circolare CNCL del 30/10/2009 n.1025).

L’intervento nasce dall’esigenza di rendere sempre più moderno ed aggiornato uno strumento che è pioniere nel percorso di formazione continua nelle professioni ordinistiche. Tale revisione pone, ancora una volta, la categoria dei Consulenti del Lavoro  all’avanguardia tra le professioni liberali.

Il testo del nuovo Regolamento è pubblicato integralmente sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale dell’Ordine www.consulentidellavoro.it.      

Ecco un’anteprima delle principali disposizioni in esso contenute:

·         In sede di prima applicazione del Regolamento, il periodo di valutazione dell’obbligo formativo è triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e scadenza il 31 dicembre 2010. Nel suddetto triennio ogni Consulente del lavoro deve conseguire almeno 75 (settantacinque) crediti di cui 3 (tre) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. L’unità di riferimento del credito formativo è l’ora, fermo restando l’infrazionabilità dell’evento.

·         A decorrere dal 1° gennaio 2011 si dovranno conseguire nei bienni successivi almeno 50 (cinquanta) crediti formativi, di cui 6 (sei) nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico;

·         E’ obbligatorio conseguire nell’anno formativo almeno 16 (sedici) crediti;

·         Il 30% dei crediti può essere conseguito con tecnologia “e-learning”;

·         Gli eventi validi ai fini della formazione continua sono stabiliti dal regolamento, la scelta di quelli da seguire è rimessa all’autonomia del CdL;

·         Gli eventi formativi organizzati da soggetti terzi al Consiglio Provinciale, di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento, saranno accreditati da quest’ultimo, solo se il soggetto terzo organizzatore dell’evento formativo, abbia fatto richiesta preventiva di accreditamento al Consiglio Provinciale e lo stesso abbia deliberato positivamente entro 30 giorni;

·         L’accredito di eventi formativi di cui sopra, avverrà a seguito  domanda dell’interessato (Allegato I* e II*) corredata dalla documentazione necessaria e secondo le modalità di cui all’ Art. 6 comma 4;

·         Il CdL che abbia compiuto 70 (settanta) anni è esonerato dall’obbligo della formazione continua qualora ne faccia esplicita richiesta (Allegato III*) al Consiglio Provinciale;

·         Il CdL che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l’attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero (Allegato IV*) al Consiglio Provinciale;

·         Nei casi di malattia, maternità, infortunio, servizio militare o civile, i crediti da conseguire vengono rideterminati su richiesta dell’iscritto (Allegato V*);

·         Il CdL ha l’obbligo di presentare al Consiglio Provinciale, entro il mese di febbraio successivo alla fine del periodo di formazione biennale, una dichiarazione (Allegato VI*) che attesti l’avvenuta formazione, svolta in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalle presenti norme attuative;

·         Il mancato conseguimento dei crediti formativi o la mancata comunicazione della dichiarazione entro i termini previsti dal regolamento, determina l’applicazione della sanzione della censura;

·          I CdL che hanno inviato al Consiglio Provinciale, entro il mese di febbraio 2009, la dichiarazione di “ non esercitare l’attività professionale” e che intendono essere dispensati dall’obbligo formativo, anche per gli anni 2010 e seguenti, devono presentare entro il 31/12/2009 istanza di esonero (Allegato VII*) ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Regolamento.

Cordialità.       

                                   La Responsabile Commissione Formazione

                                                   C.d.L. Maria Faranda

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