NUOVI PARAMETRI PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Pubblicato in GU il regolamento con i valori per la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti all’Ordine

 

 

Pubblicato in GU n. 105 del 7 maggio 2013 il decreto n. 46 del 21 febbraio 2013 con il regolamento che determina i nuovi parametri per i Consulenti del lavoro.

 

 

 

Il provvedimento ribadisce le peculiari caratteristiche professionali dei Consulenti del lavoro: amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato), calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto, ammortizzatori sociali, risoluzione rapporti, dichiarazioni e denunce (previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali), contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie, contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale, contrattualistica, consulenze tecniche di parte e altre prestazioni specifiche.


Tutta la consulenza del lavoro e tributaria delle aziende, quindi, é racchiusa in questo decreto che esalta la modernità e la particolarità della professione di Consulente del lavoro.

Il decreto consente alcune maggiorazioni o riduzioni in due casi: per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, o per le prestazioni svolte in condizioni di particolare urgenza, può essere applicata una maggiorazione nella misura massima del 100%; se la prestazione può essere eseguita in modo celere e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione almeno del 50%.

 

Il Regolamento si applica ai soli iscritti all'Ordine dei Consulenti del lavoro, sarà utilizzato in assenza di accordo scritto tra le parti, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale ed entrerà in vigore il 22 maggio 2013.

 

Il Consiglio nazionale è intervenuto sul tema con la circolare n. 1094/13 ribadendo che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. E’ obbligatorio rendere noto al cliente il grado di complessità dello stesso e fornire le informazioni relative agli oneri ipotizzabili per tutta la durata dell’incarico stesso.

 

Leggi il decreto