- 19 Giugno 2015
- Postato da: consulentilavoromessina
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Esonero contributivo triennale, risolti molti dubbi e semplificate le procedure, ma ora partono i controlli.
Partono i controlli ministeriali sull’esonero contributivo triennale. Il 17 giugno, infatti, il Ministero del lavoro, con comunicato stampa, ha annunciato l’avvio delle verifiche su condotte irregolari ed elusive.
Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, con la recente pubblicazione delle FAQ sull’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato del 2015, ha risolto molteplici dubbi interpretativi. Dopo la pubblicazione della norma, inoltre, è stato siglato in Regione Sicilia un importante protocollo che ha semplificato ai Consulenti del lavoro le procedure per le richieste dello stato di disoccupazione, documento indispensabile per la certezza del diritto.
Di seguito proponiamo un utile riepilogo della materia, ricevuto dal collega Santi Costantino.
Partono i controlli ministeriali sull’esonero contributivo triennale. Il 17 giugno, infatti, il Ministero del lavoro, con comunicato stampa, ha annunciato l’avvio delle verifiche su condotte irregolari ed elusive.
Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, con la recente pubblicazione delle FAQ sull’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato del 2015, ha risolto molteplici dubbi interpretativi. Dopo la pubblicazione della norma, inoltre, è stato siglato in Regione Sicilia un importante protocollo che ha semplificato ai Consulenti del lavoro le procedure per le richieste dello stato di disoccupazione, documento indispensabile per la certezza del diritto. Di seguito proponiamo un utile riepilogo della materia.
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, la legge n. 190 del 23 Dicembre 2014 ha introdotto un esonero contributivo per tutti i datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato.
La durata dell'esonero è pari a 36 mesi, riguarda le assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2015 e si applica sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione quindi dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo annuo di € 8.060,00, riproporzionato in percentuale per i contratti a tempo parziale.
L'Inps, con la circolare n. 17/2015 prima ed il messaggio n. 1144 del 13-02-2015 poi, ha fornito le istruzioni ed i chiarimenti necessari per la fruizione dell'esonero.
Vediamo nel dettaglio come funziona:
1)Datori di lavoro beneficiari:
Possono usufruire dell'esonero tutti i datori di lavoro, siano essi imprenditori (società o ditte individuali) e sia non imprenditori (associazioni culturali o sindacali, associazioni di volontariato e studi professionali).
2)Rapporti di lavoro incentivati:
L'esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part – time, con l'eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Sono altresì esclusi dalle tipologie incentivate, stante la ratio della legge volta ad incentivare i rapporti di lavoro aventi caratteristiche di stabilità, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.
3)Condizioni per il diritto all'esonero contributivo:
Parlando delle condizioni ostative alla fruizione dell'esonero, bisogna far riferimento dapprima alla legge n. 92/2012 che esclude il diritto all'esonero contributivo nei seguenti casi:
- Assunzione in violazione del diritto di precedenza;
- Assunzione da parte di datori di lavoro interessati da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale e/o in deroga, salvo che le assunzioni riguardino figure professionali diverse;
- l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nell'arco dei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume.
- Inoltro della comunicazione telematica fuori dai termini di legge. In questo caso l'esonero viene meno per il periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e quella dell'inoltro tardivo.
Venendo ai vincoli introdotti dalle legge di stabilità del 2015, la fruizione dell'agevolazione è subordinata ai seguenti requisiti:
- il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- il lavoratore, nel corso dei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (trimestre dal 1/10/2014 al 31/12/2014) non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso lo stesso datore che richiede l'esonero;
- il lavoratore non deve aver già goduto dell'esonero contributivo in oggetto con lo stesso datore di lavoro che assume.
4)Datori di lavoro agricoli
Nel settore agricolo le assunzioni non possono riguardare lavoratori che, nel corso dell'anno 2014, siano stati assunti a tempo indeterminato (OTI) o lavoratori a tempo determinato (OTD) che nel medesimo anno abbiano avuto un numero non inferiore a 250 giornate risultanti dagli elenchi nominativi. Per il settore agricolo l'incentivo è a domanda. L'INPS evade le istanze seguendo l'ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
L'esonero contributivo è spettante nei casi di trasformazione di rapporto da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato.
I datori di lavoro interessati alle assunzioni agevolate dovranno rispettare la regolarità contributiva (DURC), essere in regola in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e rispettare il trattamento economico e normativo del CCNL applicato.
I datori di lavoro dovranno richiedere all'INPS, tramite cassetto previdenziale, l'attribuzione del codice 6Y ed indicare nell'uniemens, come tipo incentivo, il valore TRIE.
A seguito dell'incontro tra la commissione rapporti con gli Enti dei Consulenti del Lavoro e la Dott.ssa Calderaro, Direttrice del Servizio Centro per l'Impiego di Messina, si è convenuto di procedere all'utilizzo di un apposito modulo, rilasciato dal Centro per l'Impiego, che attesti lo status occupazionale del soggetto interessato. Trattasi, sia chiaro, di una certificazione limitata, in quanto vengono considerati i rapporti di lavoro inseriti nel Co Sicilia e che non consente di visualizzare eventuali rapporti di lavoro avuti dal soggetto interessato in altre Regioni.
Inoltre, grazie al Protocollo di Intesa siglato dalla Consulta dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Sicilia ed il Dipartimento Regionale del Lavoro è data facoltà al Consulente del Lavoro iscritto all'Albo, munito di apposita delega rilasciata dal lavoratore, di richiedere presso qualsiasi Centro per l'Impiego, l'accertamento della sussistenza dei requisiti per accedere agli incentivi della L. 190/2014.
Si sottolinea inoltre che, con la promulgazione della presente legge, sono stati soppressi i benefici contributivi previsti dalla Legge 407/1990, che prevedeva per le aziende del Mezzogiorno lo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali (INPS e INAIL) a carico del datore di lavoro.
La L. 190/2014, ad oggi, ha effetto soltanto per le assunzioni effettuate dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2015.
CDL Santi Costantino