- 5 Maggio 2017
- Postato da: Siracusano
- Categoria: Produzione scientifica

Risolta la criticità relative ai rapporti tra la procedura di definizione agevolata delle cartelle emesse dall’Agente di riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle) e la normativa vigente che regola i presupposti per il rilascio del DURC.
L’art 54 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 pubblicato il 24 aprile 2017 dal Consiglio dei Ministri, sul Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 95, dispone che il documento di regolarità contributiva, in presenza della regolarità di tutti gli altri requisiti richiesti, si potrà ottenere dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”.
Con tale interpretazione viene superato ciò che aveva affermato l’INPS con il messaggio n. 824/2017.L’adesione, però, prevede un comportamento virtuoso anche successivamente in quanto il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate previste nel piano di rottamazione, comporta l’annullamento del DURC.Pertanto il decreto 50/2017 interviene ora specificando che il rilascio del DURC è annullato in caso di:– mancato pagamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute;- insufficiente versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute;- tardivo versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.A tal fine, l’agente della riscossione comunicherà agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvederanno a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei DURC annullati.Inoltre, i soggetti che hanno richiesto il DURC, poi annullato per i mancati pagamenti, utilizzeranno le informazioni rese disponibili nella speciale sezione, nell’ambito dei procedimenti per cui il DURC è stato richiesto.Le amministrazioni interessate debbono provvedere ad adeguare i sistemi e di conseguenza ad un integrare della procedura telematica.Con tale novità viene superato l’ostacolo sorto con l’entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge n. 225/2016 dove, in attesa della risposta dell’agente della riscossione, il datore di lavoro interessato non poteva ottenere il DURC positivo.
Giusy Napoli Cdl in Sant’Agata di Militello