- 7 Dicembre 2010
- Postato da: consulentilavoromessina
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I giudici della C.T.P. di Catania hanno accolto il ricorso di un contribuente a cui lAgenzia delle Entrate aveva emesso Avviso di accertamento per effetto di omessa dichiarazione di alcuni redditi percepiti in anno dimposta oggetto di accertamento
Con la statuizione di tale principio di diritto, i giudici della C.T.P. di Catania hanno accolto il ricorso di un contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate aveva emesso “Avviso di accertamento” per effetto della omessa dichiarazione di alcuni redditi percepiti nell’anno d’imposta oggetto di accertamento.
Infatti, dai dati in possesso dell’Ufficio risultava che diversi sostituti d’imposta (nel caso di specie la ditta presso cui lavorava e l’INPS) avevano corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati, operato ritenute e trattenuto addizionali. Ne conseguiva, quindi, il recupero delle maggiori imposte dovute e l’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Di contro, il contribuente adiva la Commissione Tributaria negando la percezione del reddito corrisposto dall’Ente di previdenza. Pertanto in ragione della sola percezione del reddito da parte della ditta presso cui lavorava ogni obbligo tributario era da ritenersi assolto con il conguaglio delle imposte portato dalla certificazione unica (CUD).
Infatti, l’art. 51 – Dpr n. 917/1986, come richiamato dall’art. 7 co. 2 del medesimo decreto, stabilisce che le somme che rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente costituiscono base imponibile ai fini II.DD. nel periodo d’imposta in cui le medesime sono state effettivamente percepite.
I giudici aditi - preso atto dei motivi di fatto e di diritto proposti dalla parte contribuente, nonché riscontrata la mancata fornitura da parte dell’Ufficio di alcuna prova idonea a dimostrare l’effettiva percezione delle somme da parte dell’INPS - traevano i presupposto logico giuridico, in osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 2697 c.c., per accogliere il ricorso del contribuente e per l’effetto annullare l’avviso di accertamento impugnato.