IVA su prestazioni alberghiere e ristorazione interamente deducibile dal 1° settembre

Possibilità, da parte di imprenditori e professionisti, di stipulare convenzioni che prevedano il pagamento e la fatturazione in modalità differita con cadenza periodica per ovviare all’aggravio di costi

 
Da ieri, 1 settembre, l’Iva sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione diventa interamente deducibile sia per le imprese che per i lavoratori autonomi se tali oneri sono configurabili come spese inerenti l’attività e strettamente riconducibili ad essa. E via libera, quindi, anche all’obbligatorietà, per la detrazione degli oneri sostenuti dai lavoratori dipendenti, della fattura e non della ricevuta.

 Ciò, ovviamente, comporterà un incremento delle richieste di fatturazione, con aggravio degli oneri gestionali per gli operatori coinvolti tanto che la norma, per limitare tali adempimenti, ha previsto la possibilità, da parte di imprenditori e professionisti, di stipulare convenzioni che prevedano il pagamento e la fatturazione in modalità differita con cadenza periodica, fermo restando l’obbligo del rilascio della ricevuta ovvero dello scontrino fiscale con l’indicazione “corrispettivo non riscosso”.

Per quanto concerne i costi, invece, dal 1 gennaio 2009 la detraibilità per le spese di vitto e alloggio sarà pari al 75 per cento del costo deducibile, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi (fermo restando, per quest’ultimi, l’importo massimo deducibile parametrato al volume dei compensi) e quindi fino ala fine del periodo d’imposta attuale la detrazione dell’imponibile seguirà le vecchie regole di detrazione.

Rientrano nella detrazione “piena” anche le spese accessorie alle prestazioni alberghiere così, ad esempio, sarà possibile detrarre le spese per il servizio di lavanderia, per il collegamento alla pay tv, garage per l’auto, sempre che le stesse, così come per la spesa principale, siano inerenti l’attività di impresa o lavoro autonomo esercitata. In poche parole, se esiste inerenza per l’onere principale, ad esempio per la prestazione alberghiera, si potrà tranquillamente detrarre tutti gli oneri accessori che le spese di soggiorno comporteranno.

Discorso a parte va fatto sulla differenza tra spese detraibili, e quindi classificate come spese di vitto e alloggio, e spese di rappresentanza. In base alla normativa vigente sono spese di rappresentanza tutti quei costi sostenuti per offrire un’immagine positiva dell’impresa (ad esempio organizzazione di convegni, manifestazioni, ricevimenti e relativi costi per ospiti) la cui caratteristica è rappresentata dall’assenza di un corrispettivo tale da non permettere un collegamento diretto costi ricavi. Sono in pratica spese che non producono, di conseguenza, un ricavo o un compenso per chi li sostiene.

In questo caso, quindi, anche trattandosi di spese per vitto e alloggio, la detrazione dell’Iva non sarà possibile (se non per spese sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro) e sull’imponibile si potrà detrarre , dall’esercizio in corso, un importo pari al 2 per cento del fatturato con un limite di importo detraibile fissato a 200.000 euro.

Un discorso a parte riguarda le imprese in fase di start up di nuova costituzione per le quali le spese sostenute in periodi anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in diminuzione deal reddito nello stesso periodo d’imposta, in cui sono stati realizzati i ricavi, ed in quello successivo sempre nel rispetto dei limiti percentuali ed in valore assoluto previsti.

DOCUMENTI ALLEGATI