- 23 Marzo 2017
- Postato da: Siracusano
- Categoria: Notizie in Evidenza, Produzione scientifica

La redazione di consulentidellavoro.me.it ha elaborato una riflessione sullo status di persona priva di impiego regolarmente retribuito.
A cura del collega Consulente del Lavoro Santi Costantino
L’Inps, con circolare n. 41 del 01/03/2017, ha disciplinato le modalità di fruizione dell’incentivo Bonus Occupazione Sud e, nello specifico, al punto 2 ha indicato quali sono i lavoratori per i quali spetta l’incentivo:
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i giovani da 16 a 24 anni, il cui unico requisito richiesto è lo stato di disoccupazione alla data dell’assunzione.
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I lavoratori con almeno 25 anni di età che oltre a dover essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 Marzo 2013.
Il suddetto decreto identifica i lavoratori svantaggiati e nello specifico alla lettera “a” dell’articolo 1 precisa che posseggono lo stato di disoccupazione, e quindi possono godere dei benefici del Bonus Occupazione Sud, quei lavoratori che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato (anche determinato) della durata di almeno sei mesi, o coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dai quali derivi un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.
Si precisa inoltre che il lavoratore per il quale si richiede l’incentivo nei sei mesi precedenti non deve aver avuto rapporti di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o con società ad esso collegate o da esso controllate.
L’incentivo bonus occupazione è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato; in questi casi non è richiesto né il possesso del requisito di disoccupazione di cui al comma 2 dell’art. 2 del decreto direttoriale n. 367/2016 né il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso DL.
L’articolo 1 del DM del 20 Marzo 2013 individua dunque i soggetti rientranti nella categoria dei lavoratori svantaggiati che oltre a quelli già citati, comprendono coloro che non hanno un diploma di scuola media superiore o professionale, o coloro occupati in uno dei settori economici dove la disparità uomo-donna è più accentuata rispetto agli altri settori.
E’ chiaro che in un mondo del lavoro sempre più alla ricerca di esperienza e formazione, coloro che si trovano da più tempo senza regolare impiego hanno più difficoltà a fornire quella professionalità richiesta dal datore di lavoro.
Negli anni si sono susseguiti vari interventi dello Stato volti a favorire la ricollocazione dei lavoratori svantaggiati, si pensi tra gli ultimi alla legge n.190/2014 e 208/2015.