- 7 Giugno 2009
- Postato da: consulentilavoromessina
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Dal collega Francesco Dipaola un approfondimento sulla sentenza della Cassazione
IL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO E’ IMPUGNABILE
La Cassazione ha chiarito che il preavviso si colloca all’interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare la tutela del contribuente.
Consulente del Lavoro in Barcellona P.G. (ME) e Catania
Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 - Dpr. n. 602/1973 è da ritenersi atto impugnabile in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del cittadino-contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del destinatario del provvedimento di fermo una determinata pretesa creditoria (tributi, contributi, così come ogni genere di pretesa per la quale si procede alla riscossione mediante ruolo) rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l’interesse di quest’ultimo alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della medesima.
Articolo pubblicato su n. 11 del 1 giugno 2009