- 20 Marzo 2020
- Postato da: Consulenti del Lavoro Messina
- Categoria: Articoli Fondazione Studi Consiglio Nazionale, Notizie in Evidenza

Il lavoro agile di natura emergenziale trova nelle norme emanate di recente a seguito dell’emergenza sanitaria. Il decreto specifica che la modalità di lavoro agile (già disciplinata nel 2017) può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle precedenti disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa sulla sicurezza sul lavoro sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Come già sintetizzato nell’Approfondimento di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 5 marzo scorso, per potere legittimamente avviare la prestazione di lavoro agile in modalità emergenziale sarà, dunque, necessario:
- fornire in modalità telematica (e-mail, PEC, etc.), al dipendente e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l’informativa sulla sicurezza;
- depositare la comunicazione obbligatoria sul portale entro 5 giorni dall’avvio della prestazione di lavoro agile, intesa quale trasformazione del rapporto di lavoro.
Si segnala anche che il governo ha promosso, attraverso specifica piattaforma, una iniziativa di solidarietà ‘digitale’ secondo la quale numerosi provider di telefonia, servizi informatici e formazione IT mettono a disposizione connessioni internet, webinar, piattaforme di call conference e altri strumenti, in modo gratuito, per agevolare la promozione del lavoro agile e della formazione in remoto.
Il datore di lavoro depositerà, in seguito agli ultimi aggiornamenti del portale, esclusivamente un elenco massivo, che attesti i dati anagrafici e assicurativi dei lavoratori coinvolti dal lavoro agile. Dal momento che la nuova norma specifica che le disposizioni in esame sono efficaci fino alla fine del prossimo luglio (data di conclusione dello stato di emergenza proclamato il 31.1.2020), in attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti normativo e/o di prassi, tale data potrà essere considerata l’ultima utile da indicare come fine di validità del lavoro agile. Va altresì rilevato che, una volta portata a termine, la procedura di deposito non produce alcuna ricevuta, costringendo gli operatori a procurarsi una immagine della pagina web, priva di qualsiasi valore effettivo.
Pur ricorrendo le condizioni emergenziali riconosciute, vanno rispettati i princìpi fondamentali di tutela e l’adempimento degli obblighi connessi.