IL CONTRATTO A TERMINE – UN’ECCEZIONE RIFERBILE ALL’ORDINARIA ATTIVITA’ – le modifiche fra deroghe e sanatorie

Tommaso Siracusano

      

Fra enunciazioni di principio, deroghe e sanatorie le modifiche al decreto legislativo 368/2001 che regola il contratto a tempo determinato sono definitive. La legge di conversione del decreto legge 112 del 25 giugno è stata infatti approvata il 6 agosto 2008.

 

Ragioni riferibili all’ordinaria attività

Le ragioni giustificative dell’apposizione del termine sono possibili “anche” se riferite all’ordinaria attività del datore di lavoro.

Dopo una fugace apparizione nel maxi emendamento presentato alla camera, è stato eliminato il comma che dava l’interpretazione autentica dell’articolo 1 del dlgs 368 delineando in maniera netta i requisiti delle ragioni legittimanti la stipulazione del contratto a termine, le quali dovevano essere determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

A parere di chi scrive si trattava di una previsione che, restringendo notevolmente l’ambito interpretativo, avrebbe potuto fattivamente contribuire al processo deflativo del contenzioso in essere in materia di lavoro.

Purtroppo sembra che tale modifica abbia dovuto seguire le sorti della ben più nota norma sul precariato.

 

Sanatoria giudizi pendenti

È questa, infatti, la novità più rilevante e che ha sollevato numerose polemiche sia in sede politica che sindacale.

È prevista la corresponsione di un indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione del termine, in sostituzione della conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato “solo” e non “anche”, come si leggeva in prima stesura,  per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 112 dello scorso 25 giugno 2008.

Con la semplice sostituzione di una parola è stata fortemente ridimensionata la portata della norma che però, così scritta, lascia aperti forti dubbi di incostituzionalità.

Il rischio è creare di fatto tre diverse condizioni personali,  da cui scaturirebbe una disuguaglianza di fronte alla legge fra i lavoratori che:

  • a seguito di un giudizio definitivo favorevole, sono stati o saranno assunti a tempo indeterminato;
  • non avendo ancora instaurato un giudizio, lo faranno dopo l'emanazione della legge e quindi  non saranno soggetti all’applicazione della norma;
  • avendo instaurato un giudizio ancora in corso ne sono i destinatari.

A parere di chi scrive sarebbe stato opportuno che la norma formasse oggetto di uno specifico provvedimento di sanatoria, che così argomentato e strutturato avrebbe superato i predetti dubbi di incostituzionalità.

 

Ampia libertà d’azione delle parti.

La contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, adesso ha il potere di derogare il limite dei trentasei mesi, già introdotto dalla legge 247/2007, in caso di successione di più contratti a termine stipulati tra il medesimi soggetti (datore di lavoro e lavoratore) per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Ricordiamo che, in assenza di tale previsione, oltre tale limite è consentita la stipula di un solo ulteriore contratto a termine da effettuare presso la DPL e con l’assistenza delle organizzazioni sindacali.

Con le medesime modalità potrà essere disciplinato, in difformità alla previsione legislativa, il diritto di precedenza di cui all’articolo 5 comma 4 quater che da facoltà al lavoratore, che abbia già prestato attività lavorativa con un contratto a termine di almeno sei mesi, di essere riassunto nei successivi dodici mesi a tempo indeterminato.

Resta limitato alla previsione normativa l’altro diritto di precedenza previsto dal successivo comma 4 quinquies  relativo al lavoro stagionale. 

 

DOCUMENTI ALLEGATI