I CONSULENTI DEL LAVORO IMPEGNATI PER LA SICUREZZA IN AZIENDA

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Patti hanno incontrato gli Esperti del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL 5.

Il seminario di studio si è tenuto  il 02 ottobre c.m.  presso il  “Museo dei Nebrodi” di  Sant’Agata Militello.

Gli argomenti all’ordine del giorno hanno riguardato:

 - L’evoluzione normativa della materia: un percorso che parte dal DPR N.164 del 1956 ed arriva ai nostri giorni, attraverso le integrazioni e le modifiche legislative che nel corso di oltre mezzo secolo hanno introdotto nuove e più incisive azioni di controllo da parte degli organi ispettivi a tutela della salute e dell’integrità dei lavoratori;

-  Le principali problematiche interpretative dalla nascita del D.Lgs n.81/2008, entrato in vigore il 16 maggio 2008 e conosciuto come “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza”, alle proposte di modifica che si sono concretizzate nell’approvazione del D. Lgs. 106/2009 cosiddetto “Decreto Correttivo”, in vigore dal 20 agosto 2009.
 
 
IL RESOCONTO DELLA GIORNATA A CURA DELLA COLLEGA Mariella Bongiorno

 

NOVITÀ INTRODOTTE DAL 20.08.2009  PER LE IMPRESE DI TUTTI I SETTORI :

 

- La notifica del RLS ALL’INAIL: sospesa la scadenza del  16 agosto fino a nuova comunicazione, l’INAIL  ha fornito le istruzioni operative “definitive” con la circolare n.43 del 25 agosto 2009. Nel ricordare che le elezioni o designazioni non sono un obbligo per il D.L. ma una facoltà dei lavoratori, l’Istituto precisa che: “ I datori di lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione e che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i RLS”;

- Documento di valutazione del rischio: per le nuove attività il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Per le attività preesistenti il documento deve essere già agli atti;

- Nomina del Responsabile Antincendio e Primo Soccorso: può essere il titolare o datore di lavoro esclusivamente in caso di attività con meno di cinque addetti; in caso diverso lo stesso D.L. nomina un dipendente o collaboratore;

- Data certa: la procedura necessaria ad ottenere la “certezza” della data viene semplificata introducendo il principio secondo il quale è sufficiente la sottoscrizione congiunta del documento da parte del Datore di Lavoro o Titolare, del  RSPP, del RSL e del  Medico Competente se designato. Questo in alternativa alle procedure più complesse quali la ratifica da parte di un notaio o l’utilizzo di un sistema di posta certificata;

- Procedura stress da lavoro correlato: sospesa fino al 01/08/2010 ed in attesa di indicazioni.

- “Patente” a punti(*): per il rafforzamento della prevenzione e  la qualificazione delle imprese edili  che avranno così  una corsia preferenziale per l’accesso agli appalti ed ai finanziamenti pubblici.

Come funziona?

Sarà attribuito un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in seguito all’accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’azzeramento del punteggio per ripetute violazioni, determinerà il blocco dell’attività e la chiusura dei cantieri.

(*)(da attuare entro dodici mesi dall’emanazione del decreto)

 

PRINCIPALI DOCUMENTII OBBLIGATORI D.LGS 81/08

- DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI ( o autocertificazione)

- NOMINA RSPP

- NOMINA LAVORATORI ADDETTI COMPITI SPECIALI

- DESIGNAZIONE RLS

- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTO ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI ADDETTI ALL’USO DI ATTREZZATURE PARTICOLARMENTE COMPLESSE

- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE ASSUME IN PROPRIO L’INCARICO DI RSPP DELLA PROPRIA AZIENDA O DEL RSPP ESTERNO (attestati conseguiti con i corsi di formazione specifici)

- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI AI COMPITI SPECIALI ( attestati conseguiti a seguito dei corsi di formazione del lavoratore addetto al servizio di Prevenzione Incendi e di quello addetto al servizio di Primo soccorso e Gestione delle Emergenze).