I Consulenti del Lavoro hanno un nuovo decreto ministeriale per la regolamentazione del praticantato

Il DM 20 giugno 2011 che disciplina il periodo di praticantato dei Consulenti del lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011 ed entrerà in vigore dopo 90 giorni.

Abbiamo sentito la Presidente nazionale Marina Caderone la quale ha dichiarato:
 
“Abbiamo ridisegnato la figura dei Consulenti del lavoro del futuro perché lo svolgimento del praticantato aveva la necessità di essere adeguato ed attualizzato al nuovo percorso di studi necessario per l’accesso alla professione. La sinergia con il ministero dell’Università e la totale apertura del ministero del Lavoro, ha portato al totale recepimento della proposta avanzata dal Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro nel maggio del 2011. Sono soddisfatta di questo provvedimento, che è il risultato di un percorso di condivisione con la base, la quale attraverso un confronto costruttivo ha saputo rappresentare l’effettiva esigenza della categoria per il passaggio del testimone alle nuove generazioni”.
 

Il DM 20 giugno 2011 che disciplina il periodo di praticantato dei Consulenti del lavoro è stato pubblicato in GU n. 179 del 3 agosto 2011

 


E’ stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011 il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2011 nel quale sono contenute le nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

Nel decreto, in particolare, si fa riferimento alla durata del praticantato e alle modalità del suo svolgimento, alla possibilità di interrompere il periodo di praticantato qualora sopraggiungano determinate situazioni, ai requisiti per l’ammissione al praticantato e alla procedura di iscrizione, alle norme per il professionista che intenda ammettere praticanti presso il proprio studio, alla predisposizione di un fascicolo formativo del praticante.

Entrata in vigore:

Il  decreto  entra  in  vigore  il   novantesimo giorno successivo alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale (3.8.2011). Rimane salvo il diritto per coloro che siano  iscritti  nel  registro dei praticantati precedentemente a tale data di portare a termine  il periodo di pratica secondo le norme  di  cui  al  precedente  decreto ministeriale 2 dicembre 1997.