- 6 Marzo 2015
- Postato da: consulentilavoromessina
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Fino al 30 giugno è possibile completare la formazione per un totale di 9 crediti
Il Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella seduta consigliare del 27 febbraio u.s, ha deliberato quanto segue:
”E' data facoltà ai Consulenti del Lavoro, che non abbiano completato la Formazione Continua Obbligatorianel biennio 2013 - 2014, ma che abbiano conseguito almeno 16 crediti formativi per ogni anno di formazione e ai quali ne manchino non più di 9 complessivamente, di poter completare l’iter formativo entro il 30 giugno 2015, con l’ obbligo di presentare al Consiglio Provinciale al cui Albo sono iscritti, entro il 15 luglio 2015, un’ ulteriore dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga 1°gennaio 2015 – 30 giugno 2015.”
E’ confermato l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all’ art 11, comma 1, del precedente Regolamento (entro il 28 febbraio2015).
Resta inteso che il nuovo biennio formativo inizia regolarmente dal 1° gennaio 2015 e l’eventuale formazione svolta a completamento dei crediti previsti durante il periodo di proroga dei termini, non è valida per il biennio formativo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.
Nel suddetto periodo non si applicano le sanzioni per la mancata formazione di cui all’ art. 14 del precedente Regolamento.
Circolare n. 1116 del CNO