FORMAZIONE CONTINUA, AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Concluso il biennio formativo 2013/2014, dichiarazione attestante la formazione da presentare al Consiglio provinciale

 
 
 Formazione Continua Obbligatoria, scaduto il biennio, obbligatorio presentare autocertificazione al CPO

 

 

Entro il 28 febbraio 2015, a conclusione del biennio 2013-2014, ogni Consulente del lavoro dovrà presentare al Consiglio Provinciale una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta, dichiarazione corredata dell'elenco sia delle attività formative da lui tenute (docenze, pubblicazioni, etc., per un massimo di 30 crediti), sia degli eventi formativi seguiti, fatta eccezione per quelli già registrati  sul sito di Teleconsul.  La mancata presentazione costituisce illecito disciplinare. 

Sono soggetti all'obbligo della formazione continua tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all'Albo, salvo quelli esonerati ai sensi dell'art. 10 del  Regolamento; Eventuali richieste di esonero o riproporzionamento del numero di crediti, nei casi previsti dal regolamento, dovranno essere presentate contestualmente all'autocertificazione, che deve in ogni caso essere compilata.

E' obbligatorio conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico; in ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire almeno 16 crediti. Per i consulenti neo iscritti  l'obbligo decorre dal mese successivo all'iscrizione ed il numero di crediti verrà conseguentemente riproporzionato.

I crediti relativi ad eventi (anche fuori Provincia) in cui la registrazione delle presenze è avvenuta tramite DUI possono essere verificati in qualunque momento nella specifica area del sito Teleconsul –DUI; la username richiesta corrisponde alla parte antecedente la @ dell’indirizzo pec associato al DUI, mentre la password  corrisponde alle ultime cinque cifre del numero di tessera. I DUI rinnovati mantengono la password precedente, per quelli nuovi la password è indicata sul foglio di registrazione allegato al nuovo tesserino.

Tutta la documentazione relativa alla formazione dichiarata dovrà essere conservata dal Consulente per i sei mesi successivi alla presentazione dell'autocertificazione, ai fini di possibili controlli da parte del Consiglio Provinciale.

Maggiori informazioni si avranno consultando il Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione continua nonché le Norme attuative della Formazione presenti sul sito nazionale.



Scarica il modello di autocertificazione

 


- Istanza ESONERO per età

- Istanza ESONERO per mancato esercizio attività 

- Istanza ESONERO per motivi VARI

- Tabella RIEPILOGO eventi non rilevati con DUI

 

ATTENZIONE:

PER IL BIENNIO 2015/2016 SONO CAMBIATE LE REGOLE SULLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA