ENPACL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL 4% E ALTRE NOVITA’ DAL 1° GENNAIO 2013

Cambia la percentuale, necessita adeguare avvisi 2012 ed emettere parcelle aggiornate

 
 
ENPACL, IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PASSA AL 4%

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di previdenza ed assistenza dell’ENPACL, sulle parcelle che saranno emesse dal 1 gennaio 2013, relative all’attività di Consulente del Lavoro, si dovrà applicare la maggiorazione del 4%.
 
 
ALTRE NOVITA' PER IL 2013
 

SCADENZE CONTRIBUTIVE: il contributo soggettivo minimo (2.040 euro) verrà corrisposto in quattro rate, cadenti il 16 aprile, 17 giugno, 16 settembre e 18 novembre. A seguito della dichiarazione del reddito professionale, da effettuare entro il 16 settembre 2013, gli iscritti saranno tenuti a versare l'eventuale eccedenza, in unica soluzione entro lo stesso 16 settembre ovvero in quattro rate mensili, con scadenza 16 settembre, 16 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre. Relativamente alla contribuzione integrativa, lo stesso Regolamento stabilisce che il versamento avvenga in unica soluzione entro il 16 settembre ovvero in quattro rate mensili, con scadenza, per l'anno 2013, 16 settembre, 16 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre di ciascun anno.

 Riguardo le modalità, occorre sottolineare che la riscossione prevede una procedura automatizzata di generazione dei M.Av., presente all'interno dei “Servizi Enpacl on line“, senza più invio in cartaceo agli iscritti. In sede di dichiarazione (16 settembre 2013), tutti gli iscritti verranno posti nella condizione di scegliere se pagare un tipo di contribuzione in forma rateale e l'altra in unica soluzione, entrambi in unica soluzione ovvero entrambi in forma rateale. L’Ente è tuttora in attesa di essere autorizzato dai Ministeri vigilanti alla riscossione dei contributi obbligatori tramite il sistema dei versamenti unificati (modello F24). Non appena pervenuta tale autorizzazione, ne sarà data ampia informazione agli iscritti.

 

MODULARITA' CONTRIBUTIVA: permane la facoltà per tutti gli iscritti all'Ente, con la sola esclusione dei pensionati di vecchiaia e di anzianità, di effettuare il versamento di un contributo aggiuntivo, utile per migliorare la misura della pensione futura. Dal 1 gennaio 2013, la misura del contributo aggiuntivo è pari a 500 euro o multipli. Occorre sottolineare che, oltre al vantaggio previdenziale, vi è anche quello fiscale: in base all'art. 10, lettera e) del T.U.I.R., come modificato dall'art. 13 del D.Lgs n. 47/2000, i contributi versati facoltativamente alla forma di previdenza obbligatoria presso la quale si è iscritti sono integralmente deducibili. Il sito web dell'Ente contiene maggiori informazioni e consente di effettuare, tra l'altro, simulazioni pensionistiche personalizzate.