- 9 Dicembre 2016
- Postato da: consulentilavoromessina
- Categoria: Produzione scientifica

Durc, autocertificazione sanabile
Il ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 6675 del 7 maggio, chiarisce che la data del 30 aprile come termine ultimo per l’invio dell’autocertificazione per il rilascio del Durc è è da ritenersi meramente “ordinatoria”.
Con circolare del 07 maggio c.a il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto allo scopo di chiarire una serie di questioni lasciate aperte dalle disposizioni precedenti in merito alla presentazione dell’ autocertificazione per il godimento dei benefici normativi e contributivi ai sensi dell’ art.1, comma 1175 della legge 296/2006 scaduta il 30/04/2009.
Oltre ad una serie di chiarimenti di carattere formale quali ad esempio la necessità di allegare il documento di identità del legale rappresentante o del titolare sottoscrittore dell’ autocertificazione, la possibilità di un protocollo cumulativo ( cosa peraltro già resa possibile in provincia di Messina a seguito della stipula del protocollo d’intesa sottoscritto tra Ispettorato Provinciale del Lavoro e Ordine dei Consulenti del Lavoro ) ecc.
lo scrivente Ministero è entrato nel merito su alcune questioni sostanziali che meritano di esser rilevate e portate a conoscenza dei colleghi.
Il primo chiarimento riguarda il termine di consegna della sopracitata autocertificazione che viene considerato quale termine ” ordinatorio ” e non ” perentorio ” con la evidente conseguenza di dare la possibilità a quei clienti che non abbiano ancora adempiuto all’ obbligo di comunicazione di effettuare la stessa anche in una data successiva al termine previsto.
Un altro chiarimento importante riguarda la questione dell’ esatta individuazione del periodo di vigenza della citata disposizione. Tale incertezza era già stata fatta rilevare da questo Centro Studi di Messina con comunicazione precedente. In effetti il Ministero fà rilevare che la norma in questione, pur entrando in vigore il 01/01/2007 differisce i propri effetti in quanto dispone che ” a decorrere dal 01 luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso del documento unico di regolarità contributiva………………”
La norma individua dunque come data che subordina il godimento dei benefici de quo il 01 luglio 2007.
In sintesi pertanto:
a) dal 01/07/2007 al 29/12/2008 il godimento dei benefici è subordinato al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali ed agli altri obblighi di legge connessi ai rapporti di lavoro;
b) dal 30/12/2007 anche al possesso del documento unico di regolarità contributiva.
L’ autocertificazione andava dunque riferita, così come illustrato nella guida pubblicata dalla Fondazione Studi Nazionale dei Consulenti del lavoro, al periodo che và dal 30 dicembre 2007 in poi.
CENTRO STUDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MESSINA