DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL MESSINESE: L’INAIL PROROGA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI

Eventi calamitosi nel Messinese: sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

Con la Nota dell’11 maggio 2010, n.3839 l’INAIL recepisce le disposizioni dell’OPCM 3865/2010, relative  alla sospensione dei versamenti contributivi per i soggetti interessati dagli eventi di dissesto idrogeologico che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. I contribuenti che beneficeranno della sospensione sono i  datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi , artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di San Fratello, Caronia, Sant'Angelo di Brolo e Raccuja. Per effetto della disposizione sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dall'11 febbraio 2010 al 30 settembre 2010“.

La riscossione delle somme non versate avviene in 24 rate mensili, a decorrere dal mese di ottobre 2010, senza applicazione di sanzioni civili e di interessi. Per usufruire del beneficio tuttavia, i contribuenti  debbono presentare alla competente Sede INAIL la domanda di sospensione dei versamenti, corredata dalla certificazione relativa all'inagibilità dell'immobile.

Inoltre l’Inail ha previsto l’utilizzo del codice di agevolazione 147, che la competente sede dovrà inserire per ciascuna PAT  escluse quelle con data inizio attività successiva al 11.2.2010.

Oltre ai versamenti dei contributi previdenziali  assistenziali, sono stati altresì sospesi dall'11 febbraio al 30 settembre 2010 i termini di prescrizione, di decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

 

                                                                                                                      Dott. Giuseppe Tomasello
DOCUMENTI ALLEGATI