Contributi su permessi non goduti in scadenza al 17 ottobre, l’accordo consente il differimento

E’ possibile spostare il termine di pagamento siglando apposito accordo individuale plurimo sulla fruizione di Rol e ex festività

Istruzioni operative sull'obbligo, sul pagamento e sul differimento
 
 
 
Il termine ultimo di godimento dei permessi, cui collegare l'insorgenza della relativa obbligazione contributiva (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso), può essere fissato dalla fonte contrattuale collettiva, di livello nazionale, aziendale, o individuale.
 
A seguito dell'interpello n. 16/11, del successivo intervento ministeriale nota n. 9044/11, della circolare Inps n. 92/11 e messaggio Inps n. 14605/11, nonchè dei chiarimenti forniti dalla Fondazione Studi, il quadro sulla contribuzione dovuta sui permessi non goduti è completo.
 
Il ministero del lavoro, rispondendo ad interpello dei Consulenti del lavoro, è intervenuto sulla mancata fruizione da parte del lavoratore dei permessi per riduzione orario di lavoro (Rol) ed ex festività.

A seguito dell’intervento ministeriale, anche l’Inps si esprime dettando le regole per il pagamento della contribuzione relativa anche in assenza del godimento dei permessi, come già avviene per le ferie non fruite. La riduzione dell’orario di lavoro rientra tra i diritti disponibili da parte del lavoratore, non esistendo alcuna previsione di legge che ne preveda l’indisponibilità come per i diritti connessi alla tutela della integrità psico-fisica del lavoratore (ad es. i riposi giornalieri o settimanali, il lavoro straordinario, le ferie), la cui violazione comporta precise sanzioni di natura amministrativa.

La contrattazione di secondo livello o la prassi aziendale, quindi, possono ampiamente derogare alla previsione contrattuale circa i Rol e le ex festività e il pagamento dei contributi, in caso di mancato godimento nel corso dell'anno e di mancata monetizzazione delle ore di permesso per Rol o ex festività maturate, va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.

Per i permessi, quindi, sarà possibile prevedere forme flessibili di godimento nell'ottica del contemperamento tra le esigenze dell'impresa e dei diritti del lavoratori. Il termine ultimo cui collegare l'insorgenza del debito contributivo nei confronti dell’Inps, sarà quindi quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, salvo deroghe previste dalla contrattazione decentrata od individuale, anche plurima.

 

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro afferma che, in caso di contratto collettivo che preveda la monetizzazione ad una determinata data del monte ore non goduto, è possibile contemplare una contrattazione di secondo livello o individuale che invece di posticipare il termine ultimo per il godimento (termine oltre il quale l'azienda sarebbe tenuta all'erogazione dell'indennità sostitutiva al lavoratore), preveda che tali ore non godute possano restare sempre nelle disponibilità del lavoratore per una fruizione successiva. In tale ipotesi il datore non sarà tenuto a versare alcuna contribuzione Inps sul monte ore residue non avendo stabilito alcun termine ultimo di godimento nella contrattazione individuale.
 

 

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