CONSULENTI ALLA CASSA: IL 16 NOVEMBRE SCADE LA 4° RATA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO DOVUTO ALL’ENPACL PER IL 2011

Pagamento possibile in varie forme ed anche a rate, il Delegato di Messina Gaetano Fatato ricorda ai colleghi la scadenza

Cari Colleghi,

 In qualità di Delegato E.N.P.A.C.L. della provincia di Messina desidero ricordarVi che mercoledì 16 novembre scade il termine per il pagamento della quarta rata del contributo soggettivo dovuto all'Enpacl per l'anno 2011.

Per il pagamento potrete utilizzare:

1. bollettino M.Av. già inviato dall'Ente agli iscritti. Se fosse necessario un duplicato, potrai stampare il M.Av. presente nell’area riservata di Enpacl on-line oppure contattare il numero verde gratuito 800 248464 della Banca Popolare di Sondrio;

2. la Enpacl card, senza alcuna commissione. E' possibile utilizzare la Enpacl Card anche per pagamenti rateali .

3. le Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a tuo carico;

4. il servizio bancario telematico home banking del tuo istituto bancario,digitando nell'apposito campo il numero del M.Av da pagare.

Vi ricordo inoltre che, il pagamento del contributo soggettivo effettuato in ritardo rispetto alle scadenze prefissate, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.103 del regolamento di attuazione dello statuto che, a tal fine, riporto integralmente.

 

 Nel rivolgere a tutti Voi, in particolar modo ai neo-iscritti, l'invito a consultare con frequenza periodica il sito del nostro Ente di previdenza www.enpacl.it , vi invio i miei più cordiali saluti. 

 Gaetano Fatato

(Delegato Enpacl provincia di Messina)

 

 

 

TITOLO IV
 
DEL REGIME SANZIONATORIO
 
Art. 103
 
Regime sanzionatorio del contributo soggettivo
 
      Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento del contributo soggettivo entro novanta giorni da ciascuna delle scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione è tenuto a versare oltre la quota capitale una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti percentuali da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a € 5,00.
 
      Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento oltre il novantesimo giorno da ciascuna scadenza è tenuto a versare oltre la quota capitale una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di cinque punti percentuali da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a € 10,00.
 
      La sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al quaranta per cento della quota capitale.
 
      Dopo il raggiungimento della sanzione massima prevista, sul debito contributivo continuano a maturare interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 come sostituito dall’art. 14 del D. Lgs n. 46/1999.
 
      Il tasso degli interessi di mora di cui sopra viene determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze tenuto conto della media dei tassi bancari attivi. L’interesse di mora da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto massimo, è quello vigente al momento del pagamento dei contributi.
 
      La prescrizione della contribuzione soggettiva e dei relativi oneri accessori si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di riscossione.
 
      Essa ha efficacia estintiva e pertanto i contributi prescritti non possono essere più versati né incassati dall’Ente. Il pagamento eventualmente effettuato dà solo diritto alla restituzione secondo le norme