Comunicazione telematica lavoro notturno: 31 maggio l’invio delle denuncie tramite i Consulenti del Lavoro

Indispensabile richiedere apposite credenziali di accesso (login e password) al servizio di Accreditamento

 Scade il 31 maggio il termine previsto per i datori di lavoro per l'invio telematico alle Direzioni Provinciali del Lavoro della comunicazione del lavoro notturno effettuato dai propri dipendenti nel corso del 2011.

Il Ministero del lavoro ha prorogato la precedente scadenza del 31 marzo con la nota protocollo n. 4383 del 27 marzo 2012 .

L'obbligo di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del DLgs 67/2011 riguarda tutti i datori di lavoro che svolgono lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi dell'art. 1 lettere da a) a d) del citato decreto. Si precisa che rientra nel novero dei lavori usuranti anche l'attività svolta dai lavoratori notturni. Si tratta dei lavoratori che prestano attività lavorativa nel periodo notturno, come identificato dall'art. 1 comma 2 del DLgs 66/2003, per almeno 6 ore e per un numero minimo di 78 o 64 giorni all'anno, a seconda che i requisiti per l'accesso anticipato siano maturati tra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009 o dopo il 1 luglio 2009. Per tali lavoratori dovrà essere indicato il numero di giorni di lavoro notturno svolti.

La comunicazione dovrà essere effettuata tramite il modello LAV US disponibile sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it e sul portale del lavoro www.cliclavoro.gov.it e potrà essere inoltrata telematicamente dai datori di lavoro o per il tramite di intermediari abilitati quali i Consulenti del Lavoro, categoria che negli ultimi anni si è dimostrata tra le più attive nella promozione della modernizzazione del “sistema” lavoro Italiano.

 

L'accesso al Sistema è consentito a tutti i soggetti obbligati e abilitati che abbiano ricevuto le credenziali di accesso (login e password) dal servizio di Accreditamento. Il Sistema consente ai soggetti accreditati:

  • L’invio della comunicazione per i lavori usuranti così come richiesto dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 attraverso il modello LAV_US

 

  • L’archiviazione di tutti i moduli inviati

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione è prevista l'applicazione di una sanzione tra 500 e 1.500 euro. Per tale violazione è prevista la diffida obbligatoria ai sensi dell'art. 13 secondo comma del DLgs 124/2004. 

 

Con la nota n. 9630 del 23 maggio 2012, il Ministero del lavoro ha precisato che la comunicazione del lavoro notturno si basa su una verifica di “effettivo svolgimento” del lavoro notturno, di conseguenza la comunicazione è dovuta a prescindere dal relativo trattamento economico e contrattuale e a prescindere dallo scomputo dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa con riferimento al lavoro notturno a turni e al lavoro notturno di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2 del Dlgs 67/11.

 

Per il lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore  notturno per l'interno anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve  essere presentata se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente  per un numero minimo di 64 giornate;


Per il lavoro notturno: la comunicazione va presentata se il lavoro notturno è stato  svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno  anno.