- 25 Marzo 2012
- Postato da: consulentilavoromessina
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Il Ministero ha diffuso la nota con la quale concede più tempo per l’invio della denuncia considerando le novità intervenute e i quesiti giunti
Scadeva il 31 marzo p.v. il termine previsto per i datori di lavoro per l'invio telematico alle Direzioni Provinciali del Lavoro della comunicazione del lavoro notturno effettuato dai propri dipendenti nel corso del 2011.
Il Ministero del lavoro con la nota protocollo n. 4383 del 27 marzo 2012 ha spostato la scadenza al 31 maggio 2012.
La proroga è dettata dalle novità introdotte dalla normativa e dai quesiti giunti sulla materia.
L'obbligo di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del DLgs 67/2011 riguarda tutti i datori di lavoro che svolgono lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi dell'art. 1 lettere da a) a d) del citato decreto. Si precisa che rientra nel novero dei lavori usuranti anche l'attività svolta dai lavoratori notturni ossia quei lavoratori che prestino attività lavorativa nel periodo notturno, come identificato dall'art. 1 comma 2 del DLgs 66/2003, per almeno 6 ore e per un numero minimo di 78 o 64 giorni all'anno a seconda che i requisiti per l'accesso anticipato siano maturati tra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009 o dopo il 1 luglio 2009. Per tali lavoratori dovrà essere indicato il numero di giorni di lavoro notturno svolti.
La comunicazione dovrà essere effettuata tramite il modello LAV US disponibile sul sito del Ministero del Lavoro http://www.lavoro.gov.it e sul portale del lavoro http://www.cliclavoro.gov.it e potrà essere inoltrata telematicamente dai datori di lavoro o per il tramite di intermediari abilitati quali i Consulenti del Lavoro, categoria che negli ultimi anni si è dimostrata tra le più attive nella promozione della modernizzazione del “sistema” lavoro Italiano.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione è prevista l'applicazione di una sanzione di importo compreso tra 500 e 1.500 euro. Per tale violazione è prevista la diffida obbligatoria ai sensi dell'art. 13 secondo comma del DLgs 124/2004.