COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: PROSPETTO INFORMATIVO CON INVIO TELEMATICO PROROGATO AL 15 FEBBRAIO

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 gennaio 2011


Con la nota del 31 gennaio 2011 la Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto che il termine ultimo per la presentazione del Prospetto informativo per il lavoratori disabili è stato prorogato al 15 febbraio 2011.
 
Il Prospetto Informativo è una comunicazione che le aziende con almeno 15 dipendenti devono obbligatoriamente presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
 
Nessuna modifica è stata prevista rispetto alle modalità di invio del Prospetto Informativo, che deve avvenire esclusivamente per via telematica secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 2 novembre 2010.

Per maggiori informazioni leggi la nota e il relativo allegato (formato .pdf 728,06 Kb)

IL PROSPETTO INFORMATIVO
 
Istituito un nuovo modello per il prospetto dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010, di attuazione della Legge n.133/2008.
Le aziende che rientrano fra quelle obbligate, sono tenute ad inviare il prospetto informativo, solo in via telematica, entro il 31 gennaio 2011 indicando la situazione occupazionale al 31 dicembre 2010.
Sono esonerate le aziende in cui nell’anno appena terminato non si siano verificati cambiamenti delle situazione occupazionale tali da incidere sulla quota di riserva.

Il prospetto informativo deve contenere informazioni circa il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il  numero e i  nominativi dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di collocamento obbligatorio, i  posti di lavoro e le mansioni disponibili.

Il nuovo provvedimento approva definitivamente il modulo per l’invio delle informazioni, la periodicità e le modalità di trasferimento dati, assicurando così l’omogeneità del sistema informativo. Il modulo deve essere trasmetto esclusivamente per via telematica, tramite un servizio reso disponibile dai servizi competenti. Il sistema rilascia una ricevuta di fine trasmissione con indicazione di data e ora di ricezione che attesterà l’adempimento della legge.

 
SANZIONI – Il ritardo di invio del prospetto informativo oltre il termine del 31 gennaio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 68/1999. Si tratta di una sanzione amministrativa di 578,43 euro da maggiorarsi di 28,02 euro per ogni giornata di ritardo.

Legge 133/2008

Il Decreto Ministeriale 2 novembre 2010, di attuazione della Legge n.133/2008