Collocamento obbligatorio e cantieri mobili: gli Operai Agricoli rientrano nella base di computo

Applicazione degli obblighi di cui alla legge 68/1999 per gli Operai Agricoli a tempo indeterminato operanti su cantieri temporanei mobili.

In data 19 maggio 2021, il Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina ha proposto, alla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la presentazione di una istanza di interpello da inoltrare al Ministero del Lavoro, circa l’eventuale possibilità di esclusione dal computo – utile ai fini della corretta determinazione della quota di riserva, prevista dall’art. 5, comma 2, della legge 68/99 – di tutto il personale impegnato in attività di cantiere, anche con inquadramento previdenziale diverso dal settore edile e/o impiantistica.

Nello specifico, il dubbio esposto, attiene alla possibilità di eventuale esclusione dal computo dalla base occupazionale, degli Operai Agricoli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e operanti nei cantieri temporanei mobili, per lo svolgimento di Lavori di manutenzione ordinaria del verde e altre opere di manutenzione accessorie.

In data 1giugno 2021, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ha riscontrato la richiesta – con risposta n. 09/2021– suggerendo un’ulteriore riflessione, prima della presentazione dell’istanza di interpello, in quanto ha ritenuto che il tema esposto trovasse soluzione nella normativa e prassi esistente:

  • art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha modificato l’art. 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  • nota Ministero del Lavoro 29 gennaio 2008, prot. n.13/III/002256;
  • art. 4 comma 27 lettera – b – della legge n. 92 del 28 giugno 2012 che ha modificato l’articolo 5, comma 2, della legge 68/99;
  • nota del Ministero del Lavoro prot. n. 16522 del 12 dicembre 2013;
  • Ministero del lavoro – risposta all’interpello n. 36 del 15 ottobre 2010.

Alla luce di quanto sopra, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, si è pronunciata come di seguito riportato:

  • gli Operai Agricoli a tempo indeterminato operanti su cantieri temporanei mobili per lo svolgimento di Lavori di Manutenzione ordinaria del verde e altre opere di manutenzione accessorie non possono essere esclusi dalla base di computo”.

Si allega la richiesta di parere inoltrata dal C.P.O di Messina e la risposta della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.