Codice deontologico

Approvato con delibera n. 209 del 3 ottobre 2008
(in vigore dal 2 dicembre 2008)
 
 
CODICE DEONTOLOGICO
Titolo I
PARTE GENERALE
Art. 1 (Ambito di applicazione)
 
1. Il presente Codice reca le norme deontologiche circa l’esercizio della professione di  Consulente del Lavoro al fine di garantire gli interessi generali ad esso connessi, di tutelare l’affidamento della clientela, assicurare il decoro e la dignità professionale e il rispetto della legalità.
2. Il Codice si applica agli iscritti all’albo, che sono tenuti a conformare la propria condotta ai doveri di cui al Titolo II.
 
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