- 23 Gennaio 2011
- Postato da: consulentilavoromessina
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Entro il 28 febbraio 2011 le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro ,oltre quelli obbligatori, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa.
In relazione alla prossima emanazione del decreto ministeriale che riscrive il testo dell'art. 24 MAT è prorogata sia per le istanze cartacee che per quelle che pervengono per via telematica, al 28 febbraio in coerenza con le emanande disposizioni.
Quanto precede servirà anche al fine di garantire una migliore gestione della fase transitoria.
L'Istituto si adopererà in ogni modo per far sì che da subito vengano applicate le nuove percentuali precostituendo per le Strutture Territoriali un applicativo che dal centro provvederà a sistemare tutte le domande alla data di entrata in vigore del nuovo decreto già accolte.
In precedenza ll’Inail, con nota protocollo 9262 del 22 dicembre 2010, aveva ribadito che il termiene fosse ancora il 31 gennaio 2011.
Possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, ex articolo 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe), le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, superando quelli previsti dalla legge in materia.
A partire da quest'anno l'incentivo subisce una sostanziale riforma a favore soprattutto delle piccole imprese. Le proposte di modifica del Commissario straordinario sono in dirittura di arrivo in quanto recepite con un decreto ministeriale di prossima emanazione.
Quanto precede servirà anche al fine di garantire una migliore gestione della fase transitoria.
L'Istituto si adopererà in ogni modo per far sì che da subito vengano applicate le nuove percentuali precostituendo per le Strutture Territoriali un applicativo che dal centro provvederà a sistemare tutte le domande alla data di entrata in vigore del nuovo decreto già accolte.
In precedenza ll’Inail, con nota protocollo 9262 del 22 dicembre 2010, aveva ribadito che il termiene fosse ancora il 31 gennaio 2011.
Possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, ex articolo 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe), le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, superando quelli previsti dalla legge in materia.
A partire da quest'anno l'incentivo subisce una sostanziale riforma a favore soprattutto delle piccole imprese. Le proposte di modifica del Commissario straordinario sono in dirittura di arrivo in quanto recepite con un decreto ministeriale di prossima emanazione.
E’ stati triplicato l'incentivo del bonus malus alle piccole aziende (fino a 10 lavoratori all'anno), lo sconto sale al 30% (oggi 10%) per scendere gradualmente al 7% per le imprese con più di 500 lavoratori annui (oggi 5%). E’ stata, inoltre, semplificata la procedura di attribuzione dell'incentivo con l'eliminazione dei criteri di valutazione. Il termine per presentare le domande, in attesa dell’ok al nuovo incentivo, slitta dal 31 gennaio al 28 febbraio.
Le novità si applicano da quest`anno, con riferimento agli interventi migliorativi della sicurezza realizzati durante il 2010, e, a tal fine, slitta al 28 febbraio il termine per la presentazione delle richieste, in scadenza lunedì prossimo. Lo rende noto l`Inail nella nota protocollo n. 507 del 24 gennaio 2011.Restano esclusi dall'agevolazione del bonus malus i datori di lavoro non in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro.
LEGISLAZIONE: decreto ministeriale 12 dicembre 2000;
LEGISLAZIONE: decreto ministeriale 12 dicembre 2000;
PRASSI: inail - delibera 21 aprile 2010, n. 79;