AUTONOMIA DELLA REGIONE SICILIA: IL 15 MAGGIO NON E’ UNA FESTIVITA’ IN SENSO GIURIDICO

L’eventuale astensione dal lavoro nella giornata del 15 maggio, concordata, fra il datore di lavoro ed il lavoratore, pertanto andrà regolamentata con la concessione di permessi o ferie. – Parere di Tommaso Siracusano Consulente del Lavoro

Tommaso Siracusano Consulente del Lavoro in Milazzo (ME)

 

La giornata del 15 maggio 2010 per celebrare l’autonomia della regione Sicilia, non è da ritenersi a parere di chi scrive una festività nel senso inteso dalla legge 260/1949.

 

In premessa occorre precisare come l’istituzione della suddetta giornata festiva nell’ambito territoriale della regione Sicilia, potrebbe trarre origine solo da un apposito decreto, di cui però non si ha traccia e sulla cui costituzionalità potrebbero peraltro essere sollevati seri dubbi, come già avvenne in riferimento alla legge regionale del 07/03/1972 (disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio che includeva nei giorni di chiusura appunto il 15 maggio) della quale la sentenza 76 del 27 aprile 72 ne dichiarò appunto l’incostituzionalità.

 

L’unica fonte normativa esistente per l’anno 2010 è l’art. 3 del decreto dell’assessore ai beni culturali, ambientali e pubblica istruzione, del 29 luglio 2009 che nel confermare per l’anno scolastico 2009/2010 il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la Festa del Santo Patrono, e la data di inizio degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, stabiliti dal Ministero, aggiunge che l’ attività scolastica nelle scuole dell’infanzia, e le lezioni nelle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria di 2° grado sono sospese nei periodi dal 21 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010 per le vacanze di Natale e dal 1 aprile al 6 aprile 2010 per quelle di Pasqua ed il 15 maggio 2010 quale “vacanza” per l'Autonomia Siciliana.

Peraltro le scuole nell’ambito della loro autonomia hanno la facoltà di prevedere tale sospensione delle attività. Molte hanno infatti previsto attività culturali alternative in luogo della chiusura.

 

L’astensione dal lavoro nei giorni considerati festivi, risponde infatti all’esigenza di celebrare avvenimenti storici o ricorrenze che assumono particolare importanza socio/religiosa.

Nel caso in esame in effetti il presupposto storico esiste e va ravvisato nella ricorrenza della dichiarazione dell’autonomia siciliana scaturente dall’approvazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, del 15 maggio 1946, con Regio Decreto Legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia il 10 giugno 1946 e divenuto legge costituzionale il 26 febbraio 1948.

 

L'istituzione di una festività, però, incidendo su rapporti pubblici e privati, deve avere carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale e pertanto la materia relativa alle festività e solennità nazionali e civili spetta necessariamente al legislatore nazionale visto che peraltro nessuna potestà al riguardo conferisce lo Statuto alla Regione. L’unica fonte normativa valida resta pertanto la Legge 260/1949, integrata dall’Accordo Interconfederale del 26/1/1977.

I contratti collettivi possono comunque derogare in senso migliorativo, considerando festive altre giornate, oltre a quelle previste dalla legge, come ad esempio il Santo patrono delle località in cui si svolge la prestazione lavorativa, con la differenza che quelle previste dalla legge cadono necessariamente nella giornata prevista, mentre quelle di origine contrattuale, se le parti raggiungono un accordo, possono essere spostate. Tale previsione peraltro rispetta il principio di uniformità voluto dalla norma.

 

L’eventuale astensione dal lavoro nella giornata del 15 maggio, concordata, fra il datore di lavoro ed il lavoratore, pertanto andrà regolamentata con la concessione di permessi o ferie.

Nel caso si trattasse di assenza arbitraria effettuata dal lavoratore allora si tratterebbe certamente di assenza ingiustificata e come tale contestabile ai sensi di legge.

DOCUMENTI ALLEGATI