- 24 Novembre 2014
- Postato da: consulentilavoromessina
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Impegnata la somma di euro 21.981.391,36. Il decreto con i relativi allegati sarà trasmesso alla Corte dei Conti.
Con decreto n. 10719 del 17/11/2014 l'Assessorato ha approvato la graduatoria delle istanze relative alla richiesta di credito d'imposta per le assunzioni effettuate, ai sensi del D. Sviluppo 70/2011 avviso Regione Sicilia 1/2012, tra il 2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013.
Si tratta degli invii effettuati, per la II tranche di richiesta credito d'imposta, dal 13/01 al 14/02/2014.
La somma impegnata è di euro 21.981.391,36, il decreto con i relativi allegati (Elenco sub C istanze I tranche ammesse a beneficio-precedentemente escluse-; Elenco sub A Istanze II tranche ammesse a beneficio; Elenco sub B Istanze II tranche non ammesse a beneficio) sarà trasmesso alla Corte dei Conti.
Nel medesimo decreto è disposta la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, sul sito del dipartimento Regionale del Lavoro, sul sito del Fondo Sociale Europeo ai sensi dell'art
Vi ricordiamo che non è ancora possibile effettuare la compensazione, sarà l'Amministrazione ad inviare massivamente a tutte le aziende beneficiare le pec di comunicazione dell'apertura dei termini per trasmettere l'Atto di adesione e la polizza fideiussoria. La garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative qualora nel termine di 45 giorni dalla data di consegna non verrà comunicato all'azienda che la garanzia non è ritenuta valida (silenzio-assenso).
Successivamente, l'Amministrazione provvederà a trasmettere il flusso all'Agenzia delle Entrate e comunicherà sempre via pec alle aziende, da quando iniziare la compensazione del credito d'imposta.
Infine, con riferimento alla compensazione, vi ricordiamo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n 88/E del 2012 istitutiva del codice tributo e il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Protocollo n. 2012/132876 nel quale viene chiarito che la compensazione può avvenire esclusivamente presentando il modello F24 all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito è intestatario del conto fiscale.