- 3 Maggio 2012
- Postato da: consulentilavoromessina
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La nuova disciplina decorre dal 26 aprile, regola formazione in assenza di regolamentazione contrattuale e di offerta pubblica
Apprendistato professionalizzante Regione Siciliana, siglato l'accordo quadro.
La nuova disciplina decorre dal 26 aprile.
Siglato tra la Regione Siciliana e le parti sociali l'accordo quadro sull'apprendistato professionalizzante, i contenuti dell'accordo si applicano ai contratti di apprendistato stipulati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 167/2011 a partire dal 26 aprile 2012.
Con il presente accordo le parti firmatarie risolvono il problema dell'applicabilità dello strumento, sul territorio regionale, a settori attualmente privi di specifica regolamentazione contrattuale e hanno iniziato a dare chiarezza, come dalle ripetute richieste della categoria, ad alcuni aspetti “da sempre” problematici della materia, in particolar modo alla questione della formazione professionalizzante e della responsabilità del datore di lavoro in mancanza di offerta pubblica.
Nelle considerazioni iniziali si chiarisce che la formazione (professionalizzante o di mestiere) è svolta sotto la responsabilità dell'azienda e può essere integrata, nei limiti delle risorse, dall'offerta formativa pubblica.
La formazione potrà essere totalmente o parzialmente erogata internamente all'azienda, a condizione che sia svolta e organizzata secondo gli obiettivi e del Piano formativo individuale, garantita da un tutor, sia verificabile e attestata nei confronti dell'apprendista attraverso la compilazione e consegna di un apposito modello allegato all'accordo (allegato C).
La formazione di base e trasversale potrà essere impartita attraverso lezioni in aula, seminari, e-learning, visite aziendali e altre modalità elencate a titolo esemplificativo nell'accordo.
I piani formativi individuali (allegato A all'accordo) dovranno specificare gli obiettivi formativi del profilo professionale descrivendo l'intero percorso, sia interno o esterno, che l'apprendista dovrà seguire.
Inoltre, in caso di non prosecuzione del rapporto di lavoro alla conclusione del periodo formativo il datore di lavoro dovrà comunque comunicare, entro 15 giorni, al Centro per l'Impiego di competenza l'attribuzione della qualifica professionale.
La disciplina dettata dall'accordo quadro resta comunque, come chiarito nello stesso, cedevole rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e agli accordi interconfederali.