- 16 Aprile 2013
- Postato da: consulentilavoromessina
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Fondazione studi risponde a quesito su obbligo di verifica, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco
Antiriciclaggio, Cdl sempre esclusi?
Fondazione Studi risponde al quesito.
Quesito: Normativa antiriciclaggio
Del: 26 marzo 2013
Quesito
L’esenzione degli obblighi per l’antiriciclaggio per i consulenti del lavoro è limitata alla sola tenuta del Lul e la redazione dei cedolini?
Il dlgs 231 all’art.12 cita : “e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11gennaio 1979, n. 12.”
Evidenzio le problematiche per le operazioni non direttamente collegate con l’amministrazione del personale.
Risposta
In materia di antiriciclaggio i professionisti sono tenuti a verificare, registrare e segnalare le operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco.
In particolare, ai professionisti di cui all’art. 12 del D.Lgs 231/2007 è fatto obbligo di procedere all’adeguata verifica della clientela acquisendo tutte le informazioni relative al nuovo cliente all'inizio del rapporto di consulenza, oltre a quelle del titolare effettivo, nonché la dichiarazione sullo scopo e la natura delle operazioni di rapporti da instaurare.
Fa eccezione l’attività “di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n°12”, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 12 comma 3 del D. Lgs 231 del 21 novembre 2007, che prevede l’esclusione dagli adempimenti in materia di riciclaggio stabilendo che:
“ Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I (obblighi di adeguata verifica della clientela) e II (obblighi di registrazione), non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12”.
Il MEF ha chiarito, in data 12/6/2008, che negli adempimenti in materia di amministrazione del personale tutti i soggetti autorizzati ad esercitare le attività in materia giuslavoristica vengono esclusi dall’obbligo della verifica della clientela e dalla registrazione, per tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti relativamente all’amministrazione del personale (svolti da ogni tipologia di professionisti).
Infatti, per quanto riguarda la materia giuslavoristica si precisa (come peraltro previsto nella relazione ministeriale di accompagnamento agli emendamenti dell’art. 12) che la nuova previsione dell’art. 12, comma 3, D. Lgs. 231/2007, amplia l’esonero che nella formulazione previgente, riguardava gli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 12/1979. Ai fini del precedente esonero era perciò necessarie riscontrare sia la qualifica di consulente del lavoro, sia l’attività svolta. Nella nuova formulazione, invece, permane il richiamo generico alla legge n. 12/1979, mentre è soppresso il riferimento all’art. 2, comma 1. Ne discende che tutti coloro che svolgono professionalmente adempimenti in materia di amministrazione del personale sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica e di registrazione di tali adempimenti.
Ciò, tuttavia, deve essere chiaramente specificato. Un consulente del lavoro (ma anche qualsiasi altro professionista di cui all'art. 12 del D. Lgs.) che svolge attività non direttamente collegata agli adempimenti per l'elaborazione di paghe e contributi (con annessi adempimenti) non può svincolarsi dagli obblighi antiriciclaggio. Supponiamo, per esempio, che tale consulente del lavoro si occupi di assistenza nello studio dell’acquisizione ottimale di risorse per un’azienda, o che presti opera di consulenza per la selezione del personale. Bene, tale consulente non potrà essere esonerato dagli obblighi in questione.
Va inoltre precisato che l’inserimento del Consulenti del lavoro nell’art.12 comma 1 lett. a) vincola gli stessi all’osservanza di tutte le altre norme contenute nel D.Lgs 231/2007.
Questo comporta che i Consulenti del Lavoro devono osservare la riferita norma anche in considerazione di quanto dettato dal combinato disposto dell’art. 43 e art. 16 comma 1 lett. d) in relazione all’eventuale obbligo di segnalazione di tutte quelle operazioni di sospetto riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente della precedente riferita esenzione.