Alluvione Messina: L’INAIL rende note le modalità per fruire della sospensione dei premi.

L’INAIL, con la Nota 12/02/2010 n.1428 ha chiarito le modalità per la fruizione della sospensione dei versamenti dei premi per i soggetti che alla data del 1° Ottobre 2009 avevano sede operativa nei comuni della provincia di Messina colpiti dall’alluvione.

Alluvione Messina: L'INAIL rende note le modalità per fruire della sospensione dei premi.

L'INAIL, con la Nota 12/02/2010 n.1428 ha chiarito le modalità per la fruizione della sospensione dei versamenti dei premi  per i soggetti che alla data del 1° Ottobre 2009 avevano sede operativa nei comuni della provincia di Messina colpiti dall’alluvione.

I soggetti interessati dalla disposizioni sono in particolare  i datori di lavoro e i lavoratori autonomi  (anche del settore agricolo) che alla data del 1 Ottobre 2009 avevano la sede operativa nei seguenti Comuni:

-        Itala;

-        Scaletta Zanclea;

-        Messina (frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo).

 L'OPCM n. 3825 del 27 novembre 2009 aveva stabilito che la sospensione  dei versamenti interessa il periodo che va dal 01 Ottobre 2009 al 30 Giugno 2010.

L'INAIL ha precisato che per poter fruire della sospensione è necessario che:

-        i datori di lavoro interessati  dichiarano, entro il 16 febbraio 2010, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte relative al periodo assicurativo precedente (art. 28, comma 4, T.U. n. 1124/65);

-        venga espressamente richiesta la sospensione dei versamenti mediante la presentazione di apposita domanda alla competente sede territoriale; in tale istanza, il titolare o legale rappresentante della Ditta comunica che intende avvalersi della sospensione dei premi IINAIL  e dichiara sotto la propria responsabilità (ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000) che alla data del 01 Ottobre 2009 operava nei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità.

I versamenti oggetto della sospensione sono  le rate in scadenza al 16.11  per il pagamento dell'Autoliquidazione 2008/2009, il premio di autoliquidazione 2009/2010, le rate in scadenza al 16.2 e al 16.5 per il pagamento dell'Autoliquidazione 2009/2010, le rate mensili,nell'ambito delle rateazioni ordinarie concesse e  qualsiasi altro pagamento avente scadenza dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2010.

La riscossione dei premi  non versati per effetto della sospensione avviene mediante 48 rate mensili a partire dal 16 Luglio 2010 senza l'applicazione di interessi.

Le rate saranno pagate il giorno 16 di ogni mese mediante il modello F24 deve in cui deve essere indicato il numero richiesta 999144.

 

Essendo inoltre sospesi anche i termini  di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, di conseguenze saranno sospese anche le notifiche  degli avvisi bonari, dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative.

 

                                                                                                          Dr.Giuseppe Tomasello

 

 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI