AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ENTRO IL 31 DICEMBRE DICHIARAZIONE AL FONDO

Tra gli adempimenti fiscali in scadenza al 31 dicembre, ricordiamo la dichiarazione al proprio fondo di previdenza complementare, dei contributi versati che non sono stati dedotti in dichiarazione o perché eccedenti il tetto massimo di 5.164,57 euro o per in capienza della dichiarazione stessa

Tale adempimento permette all’iscritto di escludere dalla tassazione le quote di contributi già tassati: la dimenticanza comporta la perdita del beneficio. Il tentativo di rilancio della previdenza complementare ha agito sulla leva fiscale ed ha realizzato un sistema generalizzato di deduzione fiscale delle somme versate. Mentre la precedente disciplina fissava la deducibilità massima dei contributi entro la soglia del 12% del reddito complessivo, il D. Lgs n.252/2005 art. 8 c. 4, in vigore dal 2008, ha introdotto la deducibilità dal reddito complessivo dichiarato ai fini irpef fissando un solo limite massimo. Nel tetto dei 5.164,57 euro rientrano tutti i versamenti alle forme pensionistiche collettive ed individuali, quindi sia le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi TFR ed ai fondi di previdenza del personale dipendente, istituiti ai sensi dell’art. 217 c.c., sia quelle versate dal singolo iscritto anche a favore dei familiari fiscalmente a carico. Tale agevolazione può essere usufruita prescindendo sia da chi effettua il versamento, sia dalle tipologie di reddito da questi prodotte sia dal fatto che i contributi versati siano volontari o dovuti a seguito di contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Il vantaggio della deducibilità fiscale si ha anche nei casi di prosecuzione volontaria oltre il raggiungimento dell’età pensionabile.  Al raggiungimento del limite partecipano inoltre, le somme destinate dal fondo, ai sensi dello statuto o regolamento, alla copertura delle spese e delle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza eventualmente previste, come indicato dalla Circolare dell’Agenzia dell’Entrate 20 marzo 2001, n. 29/E. Per la parte di contributi deducibili eccedenti il limite sopra esposto che non trovano capienza nel reddito, si applica il principio della correlazione fiscale di cui al D.Lgs. n. 252/2005, art 11, comma 6, in cui viene disposto che la tassazione del reddito imponibile conseguito dall’erogazione delle prestazioni del fondo debba avvenire al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione.