770/2010 – LA PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI AL 20 AGOSTO SEMBREREBBE RIGUARDARE ANCHE L’INVIO TELEMATICO DEL MODELLO

Sostituti d’imposta e intermediari abilitati avrebbero quindi più tempo per inviare telematicamente tutte le dichiarazioni annuali (Modello 770 Ordinario e Semplificato) contenenti la certificazione dei compensi e delle ritenute relativi all’anno 2009. Stesso termine per il ravvedimento operoso.

 

Lo slittamento di questi adempimenti fiscali deriva dal DPCM del 27 luglio 2010 che prevede gli spostamenti al 20 agosto di tutte le scadenze stabilite dal 1° al 20 agosto 2010. Quest’anno la consueta proroga feriale porta con se anche il modello 770/10 semplificato e ordinario previsti in scadenza il 2 agosto. La scadenza originaria del 31 luglio, infatti, aveva già subito l’effetto del primo differimento dovuto alla coincidenza con il sabato e alla domenica successiva. Un’ulteriore conseguenza della proroga sarà la possibilità di effettuare i ravvedimenti operosi con alcuni giorni di tempo in più.

Entro la data indicata sostituti d'imposta e intermediari abilitati dovranno inviare telematicamente tutte le dichiarazioni annuali (Modello 770 Ordinario e Semplificato) contenenti la certificazione dei compensi e delle ritenute relativi all'anno 2009.

Dunque, in questi giorni si stanno completando gli ultimi adempimenti riguardanti le operazioni straordinarie e le varie compensazioni e si stanno completando le certificazioni dei dati fiscali che riguardano il personale dipendente e i lavoratori autonomi. Il modello 770 va presentato anche nel caso in cui sia prevista la compilazione ai soli fini contributivi Inps, Inpdap, Ipost e Inail.

I modelli di dichiarazione 770 Semplificato e 770 Ordinario devono essere presentati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, considerando avvenuta la presentazione nel giorno in cui è avvenuta la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, grazie all'utilizzo del servizio telematico si può avere immediatamente un messaggio che conferma l'avvenuta trasmissione dei dati e, dopo alcune ore dall'invio, si otterrà una ricevuta di trasmissione, che in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

I soggetti che presentano solo il 770 Semplificato devono includere nel modello gli estremi dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate, riepilogandoli nei prospetti ST, SV e SX. Nel caso in cui, invece, il contribuente è tenuto anche alla presentazione del Mod. 770/2010 Ordinario, deve compilare il modello Semplificato senza i prospetti ST, SV e SX, che vanno inclusi nel modello Ordinario.

Il sostituto d'imposta ha la facoltà di suddividere il 770 Semplificato in due porzioni, inviando da una parte il frontespizio con i dati relativi al lavoro dipendente e assimilati con i relativi prospetti SS, ST, SV e SX e dall'altra le Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi con i rispettivi prospetti SS, ST e SX. Il tutto al verificarsi di due condizioni: la coesistenza di certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo e l'assenza di compensazioni interne interne tra i versamenti di ritenute attinenti il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, comprese quelle tra tali versamenti e quelli attinenti i redditi di capitale.

Entro la data di invio del modello di dichiarazione 770 si potranno sanare pure le eventuali violazioni, anche di carattere penale, commesse nel periodo d'imposta 2009 dai sostituti d'imposta. Infatti, il termine per il ravvedimento operoso per l'omesso versamento delle ritenute di lavoro dipendente e autonomo relative al 2009 è spostato al 20 agosto 2010.  

 

 

VIOLAZIONI E  RELATIVE SANZIONI

 

Violazione

 

 

Sanzione prevista

 

Ravvedimento operoso

 

 

Termini

Omesso o ritardato versamento

30% della ritenuta non versata più interessi da calcolarsi dalla data di scadenza

3% dell’importo da versare oltre interessi da calcolarsi dalla data di scadenza fino alla data di versamento

20 agosto 2010

Omessa o insufficiente ritenuta

20% della ritenuta non operata 

2% dell’importo da versare 

20 agosto 2010

Omessa presentazione del modello 770 nel caso di ritenute non versate

Dal 120 a 240% dell’ammontare delle ritenute non versate (minimo € 258,23), oltre ad €51,65 per ogni percepente non dichiarato

versamento di una sanzione di € 21,52, oltre al ravvedimento per le singole ritenute non versate

31 ottobre 2010

Omessa presentazione del modello 770 nel caso di ritenute versate

Sanzione da € 258,23 a € 2065,83, oltre ad €51,65 per ogni percepente non dichiarato

versamento di una sanzione di € 21,52

31 ottobre 2010

Presentazione di una dichiarazione infedele 

sanzione dal 100 al 200% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di € 258,23, oltre ad €51,65 per ogni percepente non dichiarato

Sanzione pari ad un decimo del minimo

Entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno 2010